Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO DECRETI MINISTERIALI CON PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI - DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DA GARANTIRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LAMENTATO MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI NELLA DETERMINAZIONE DELLA “MISURA COMPLESSIVA” DEL FONDO, CON LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO DECRETI MINISTERIALI CON PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI - DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DA GARANTIRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LAMENTATO MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI NELLA DETERMINAZIONE DELLA “MISURA COMPLESSIVA” DEL FONDO, CON LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dell'art. 46, comma 3, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non ha previsto che la «misura complessiva» del Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinata con il coinvolgimento delle Regioni, necessario per assicurare «una dimensione che permetta un livello delle prestazioni adeguato, anche se non ottimale», in quanto, nella fase di determinazione, ad opera del legislatore nazionale, dell'ammontare delle risorse da allocare nel Fondo per il finanziamento della spesa sociale, non è configurabile – «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» anche solo «nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001» – un diretto coinvolgimento delle Regioni, spettando in via esclusiva allo Stato, nell'esercizio dei poteri di regolazione finanziaria, stabilire quanta parte delle risorse debba essere destinata alla copertura della spesa sociale, né essendo configurabile, in sede di predisposizione e di approvazione dell'annuale legge finanziaria o di altri atti legislativi incidenti sulla formazione o sull'assestamento del bilancio dello Stato, il formale coinvolgimento delle Regioni, coinvolgimento che, in ossequio al principio di leale collaborazione, deve invece essere assicurato nella fase di concreta ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni, anche attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000.
- Sulla “perdurante assenza di una trasformazione” dei procedimenti legislativi del Parlamento nazionale nel senso previsto dall’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, cfr. sentenza n. 6/2004.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dell'art. 46, comma 3, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non ha previsto che la «misura complessiva» del Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinata con il coinvolgimento delle Regioni, necessario per assicurare «una dimensione che permetta un livello delle prestazioni adeguato, anche se non ottimale», in quanto, nella fase di determinazione, ad opera del legislatore nazionale, dell'ammontare delle risorse da allocare nel Fondo per il finanziamento della spesa sociale, non è configurabile – «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» anche solo «nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001» – un diretto coinvolgimento delle Regioni, spettando in via esclusiva allo Stato, nell'esercizio dei poteri di regolazione finanziaria, stabilire quanta parte delle risorse debba essere destinata alla copertura della spesa sociale, né essendo configurabile, in sede di predisposizione e di approvazione dell'annuale legge finanziaria o di altri atti legislativi incidenti sulla formazione o sull'assestamento del bilancio dello Stato, il formale coinvolgimento delle Regioni, coinvolgimento che, in ossequio al principio di leale collaborazione, deve invece essere assicurato nella fase di concreta ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni, anche attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000.
- Sulla “perdurante assenza di una trasformazione” dei procedimenti legislativi del Parlamento nazionale nel senso previsto dall’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001, cfr. sentenza n. 6/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 46
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte