Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO DECRETI MINISTERIALI CON PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI - TERMINE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSERITA ECCESSIVA GRAVOSITÀ DEL TERMINE, CON LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO DECRETI MINISTERIALI CON PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI - TERMINE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSERITA ECCESSIVA GRAVOSITÀ DEL TERMINE, CON LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 46, comma 5, della legge n. 289 del 2002 – che stabilisce che «in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1» -, nella parte in cui fissa un termine per l'utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari, ritenuto eccessivamente gravoso per le Regioni e dunque in violazione dell'autonomia finanziaria di esse. Tale termine è infatti congruo al fine di consentire le attività programmatorie e gestionali delle Regioni e non si traduce in una violazione dell'autonomia finanziaria di ciascuna di esse, rispondendo all'esigenza di assicurare che le risorse non tempestivamente utilizzate siano rese nuovamente disponibili per gli scopi che la normativa si propone di raggiungere, ed essendo sufficiente, per evitare la revoca dei finanziamenti, che intervenga l'atto di impegno della spesa, sicché è a tale momento che deve essere riferito il mancato utilizzo delle risorse.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 46, comma 5, della legge n. 289 del 2002 – che stabilisce che «in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1» -, nella parte in cui fissa un termine per l'utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari, ritenuto eccessivamente gravoso per le Regioni e dunque in violazione dell'autonomia finanziaria di esse. Tale termine è infatti congruo al fine di consentire le attività programmatorie e gestionali delle Regioni e non si traduce in una violazione dell'autonomia finanziaria di ciascuna di esse, rispondendo all'esigenza di assicurare che le risorse non tempestivamente utilizzate siano rese nuovamente disponibili per gli scopi che la normativa si propone di raggiungere, ed essendo sufficiente, per evitare la revoca dei finanziamenti, che intervenga l'atto di impegno della spesa, sicché è a tale momento che deve essere riferito il mancato utilizzo delle risorse.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 46
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte