Sentenza 221/2022 (ECLI:IT:COST:2022:221)
Massima numero 45129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  13/09/2022;  Decisione del  13/09/2022
Deposito del 27/10/2022; Pubblicazione in G. U. 02/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45130  45131  45132  45133


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Lazio - Individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici - Assegnazione della competenza ai Comuni - Sospensione, nelle more, per otto mesi del rilascio delle nuove autorizzazioni di impianti - Violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 75, comma 1, lett. b), n. 5), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011. Le disposizioni censurate dal Governo dispongono una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ivi indicati (c.d. "moratorie") per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, in evidente contrasto con la normativa statale, senza che assuma rilievo la circostanza che tale sospensione sia temporalmente circoscritta ad un termine peraltro di gran lunga superiore a quello, di novanta giorni, previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, espressione di un principio fondamentale funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea. L'art. 12 indicato, infatti - nella valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità - esprime l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. (Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 117/2022 - mass. 44910; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43712; S. 258/2020; S. 177/2018 - mass. 40192; S. 69/2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  11/08/2021  n. 14  art. 75  co. 1

legge della Regione Lazio  16/12/2011  n. 16  art. 3  co. 5

legge della Regione Lazio  16/12/2011  n. 16  art. 3  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12