Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28980  28981  28982  28983  28984  28985  28987  28988  28989  28990  28991  28992  28993


Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - CONFERIMENTO PER IL TRIENNIO 2003-2005 DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI 260.000 EURO IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATO INTERVENTO FINANZIARIO STATALE A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI IN MATERIE E FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 46, comma 6, della legge n. 289 del 2002, che assegna alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia un contributo annuo di 260.000 euro per il triennio 2003-2005, per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di 'handicap' e agli anziani non autosufficienti, disponendo che per il relativo onere si provveda a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. La Federazione dei maestri del lavoro d'Italia è, infatti, un ente privato che svolge attività incidente, per profili diversi, su materie e funzioni di competenza regionale, sicché non è consentito al legislatore statale dettare specifiche disposizioni con le quali si conferiscono contributi potenzialmente incidenti su politiche pubbliche regionali, atteso che «le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per loro erogazione»: il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

- Sulla configurabilità, alla stregua del riparto di competenze delineato dall’art. 117 Cost., di interventi finanziari statali destinati a soggetti privati, cfr. sentenza n. 320/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 46  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte