Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - DETRAZIONE DI UNA QUOTA FINO A 20 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2004 E FINO A 40 MILIONI DI EURO PER GLI ANNI 2005 E 2006, DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO SCUOLE PARITARIE (ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002) - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - DETRAZIONE DI UNA QUOTA FINO A 20 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2004 E FINO A 40 MILIONI DI EURO PER GLI ANNI 2005 E 2006, DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA PRESSO SCUOLE PARITARIE (ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002) - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 101, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo il quale nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro - limitatamente alle parole «detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», e cioè per l'attribuzione «alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie». La disposizione, infatti, essendo relativa a contributi per la iscrizione a scuole paritarie, incide sulla materia dell' “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo comma, Cost.: già prima della riforma del Titolo V l'art. 138, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 112 del 1998 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali», nel cui ambito devono essere ricomprese anche le scuole paritarie, sicché, vertendosi in ambiti in cui le funzioni in parola non spettano allo Stato, non sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli di destinazione, con il limite che la particolare rilevanza della misura – che richiede continuità di erogazione, in relazione ai diritti costituzionali implicati – giustifica «che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».
- Sul conferimento alle Regioni, ad opera dell'art. 138, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 112 del 1998, delle funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali, sentenza n. 177/2004; sulla “implausibilità” che il legislatore costituzionale della riforma del Titolo V abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del d. lgs. n. 112 del 1998, sentenza n. 13/2004.
- Sulla necessità che, in ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme che prevedano finanziamenti, ove le misure richiedano continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, “restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti”, cfr. sentenza n. 370/2003.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 101, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo il quale nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro - limitatamente alle parole «detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», e cioè per l'attribuzione «alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie». La disposizione, infatti, essendo relativa a contributi per la iscrizione a scuole paritarie, incide sulla materia dell' “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo comma, Cost.: già prima della riforma del Titolo V l'art. 138, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 112 del 1998 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali», nel cui ambito devono essere ricomprese anche le scuole paritarie, sicché, vertendosi in ambiti in cui le funzioni in parola non spettano allo Stato, non sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli di destinazione, con il limite che la particolare rilevanza della misura – che richiede continuità di erogazione, in relazione ai diritti costituzionali implicati – giustifica «che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».
- Sul conferimento alle Regioni, ad opera dell'art. 138, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 112 del 1998, delle funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali, sentenza n. 177/2004; sulla “implausibilità” che il legislatore costituzionale della riforma del Titolo V abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del d. lgs. n. 112 del 1998, sentenza n. 13/2004.
- Sulla necessità che, in ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme che prevedano finanziamenti, ove le misure richiedano continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, “restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti”, cfr. sentenza n. 370/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 101
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte