Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTO FINANZIARIO STATALE A FAVORE DELLE REGIONI CHE SI DETERMININO AD ISTITUIRE IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA, QUALE STRUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ECONOMICO AI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO SOCIALE DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTO FINANZIARIO STATALE A FAVORE DELLE REGIONI CHE SI DETERMININO AD ISTITUIRE IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA, QUALE STRUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ECONOMICO AI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO SOCIALE DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo il detto art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle parole «lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro», atteso che il «reddito di ultima istanza», essendo destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno, costituisce una misura assistenziale riconducibile alla materia “servizi sociali” di competenza legislativa delle Regioni, senza che possa ritenersi che l'oggetto della disciplina attenga alla potestà legislativa esclusiva statale di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, a prescindere dal rispetto delle procedure di determinazione e di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore non ha posto «norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite […] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle», ma ha, al contrario, rimesso all'iniziativa legislativa delle singole Regioni l'istituzione della misura, ponendo talune condizioni di accesso alla prestazione che le Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare l'istituto: dettata, com’è, in ambiti in cui le funzioni sono di spettanza regionale, la norma viola gli artt. 117 e 119 Cost. nel prevedere un cofinanziamento vincolato alla specifica finalità di erogare la misura assistenziale.
- Sull’ambito della materia dei servizi sociali, cfr. sentenza n. 287/2004.
- Sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» 'ex' art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., vedi sentenza n. 282/2002.
E’ costituzionalmente illegittimo il detto art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle parole «lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro», atteso che il «reddito di ultima istanza», essendo destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno, costituisce una misura assistenziale riconducibile alla materia “servizi sociali” di competenza legislativa delle Regioni, senza che possa ritenersi che l'oggetto della disciplina attenga alla potestà legislativa esclusiva statale di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, a prescindere dal rispetto delle procedure di determinazione e di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore non ha posto «norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite […] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle», ma ha, al contrario, rimesso all'iniziativa legislativa delle singole Regioni l'istituzione della misura, ponendo talune condizioni di accesso alla prestazione che le Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare l'istituto: dettata, com’è, in ambiti in cui le funzioni sono di spettanza regionale, la norma viola gli artt. 117 e 119 Cost. nel prevedere un cofinanziamento vincolato alla specifica finalità di erogare la misura assistenziale.
- Sull’ambito della materia dei servizi sociali, cfr. sentenza n. 287/2004.
- Sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» 'ex' art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., vedi sentenza n. 282/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 101
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte