Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28980  28981  28982  28983  28984  28985  28986  28987  28989  28990  28991  28992  28993


Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTO FINANZIARIO STATALE A FAVORE DELLE REGIONI CHE SI DETERMININO AD ISTITUIRE IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA, QUALE STRUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ECONOMICO AI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO SOCIALE DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo il detto art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle parole «lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro», atteso che il «reddito di ultima istanza», essendo destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno, costituisce una misura assistenziale riconducibile alla materia “servizi sociali” di competenza legislativa delle Regioni, senza che possa ritenersi che l'oggetto della disciplina attenga alla potestà legislativa esclusiva statale di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, a prescindere dal rispetto delle procedure di determinazione e di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore non ha posto «norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite […] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle», ma ha, al contrario, rimesso all'iniziativa legislativa delle singole Regioni l'istituzione della misura, ponendo talune condizioni di accesso alla prestazione che le Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare l'istituto: dettata, com’è, in ambiti in cui le funzioni sono di spettanza regionale, la norma viola gli artt. 117 e 119 Cost. nel prevedere un cofinanziamento vincolato alla specifica finalità di erogare la misura assistenziale.

- Sull’ambito della materia dei servizi sociali, cfr. sentenza n. 287/2004.

- Sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» 'ex' art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., vedi sentenza n. 282/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 101

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte