Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - DETRAZIONE DI UNA QUOTA DI 15 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2004, 2005 E 2006 DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, LAMENTATA GESTIONE UNILATERALE DEL FONDO, RIDUZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LE REGIONI, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - DETRAZIONE DI UNA QUOTA DI 15 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2004, 2005 E 2006 DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, LAMENTATA GESTIONE UNILATERALE DEL FONDO, RIDUZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LE REGIONI, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 3, comma 101, salvo quanto disposto 'supra', della legge n. 350 del 2003, per avere lo Stato disposto unilateralmente del Fondo, scorporando alcuni cospicui finanziamenti, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per le Regioni, atteso che la “gestione” unilaterale del Fondo rientra nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, mentre, in ordine allo “scorporo”, nulla vieta che lo Stato nella stessa legge finanziaria moduli gli stanziamenti attraverso una pluralità di disposizioni in cui l'una integri l'altra, senza con ciò incidere in senso peggiorativo sull'autonomia finanziaria delle Regioni, quale disciplinata in attesa dell'attuazione dell'art. 119 Cost.
- L’intervento del legislatore statale nelle more del processo di attuazione del “nuovo” art. 119 Cost., sentenze nn. 320 e n. 37/2004.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 3, comma 101, salvo quanto disposto 'supra', della legge n. 350 del 2003, per avere lo Stato disposto unilateralmente del Fondo, scorporando alcuni cospicui finanziamenti, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per le Regioni, atteso che la “gestione” unilaterale del Fondo rientra nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, mentre, in ordine allo “scorporo”, nulla vieta che lo Stato nella stessa legge finanziaria moduli gli stanziamenti attraverso una pluralità di disposizioni in cui l'una integri l'altra, senza con ciò incidere in senso peggiorativo sull'autonomia finanziaria delle Regioni, quale disciplinata in attesa dell'attuazione dell'art. 119 Cost.
- L’intervento del legislatore statale nelle more del processo di attuazione del “nuovo” art. 119 Cost., sentenze nn. 320 e n. 37/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 101
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte