Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28980  28981  28982  28983  28984  28985  28986  28987  28988  28989  28991  28992  28993


Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO DEL FONDO DI 232 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2004 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI UNA FINALITÀ SPECIFICAMENTE VINCOLATA DI IMPIEGO DELLE SOMME STANZIATE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 6, del d.l. n. 269 del 2003, che prevede per l'anno 2004 l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, in misura pari a 232 milioni di euro, per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie, limitatamente all'inciso «per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie», in quanto stabilisce una finalità specificamente vincolata di impiego delle somme così stanziate.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 21  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte