Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28980  28981  28982  28983  28984  28985  28986  28987  28988  28989  28990  28992  28993


Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO DEL FONDO DI 232 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2004 E RELATIVA COPERTURA DI SPESA (DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE) - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 21, comma 6, salvo quanto disposto 'supra', e, in parte, comma 7, del d.l. n. 269 del 2003, che prevedono per l'anno 2004 l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, in misura pari a 232 milioni di euro, per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie e i mezzi di copertura della relativa spesa, in quanto tali previsioni non incidono in alcun modo sull'autonomia finanziaria delle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 21  co. 6

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 21  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte