Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO DEL FONDO PER L’ANNO 2004 - PREVISIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE NELLE MATERIE DEI “SERVIZI SOCIALI” E DELL’“ISTRUZIONE” - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INCREMENTO DEL FONDO PER L’ANNO 2004 - PREVISIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE NELLE MATERIE DEI “SERVIZI SOCIALI” E DELL’“ISTRUZIONE” - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003, che ha integrato quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7, del d.l. n. 269 del 2003, prevedendo (comma 116) che «l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità: a) politiche per la famiglia ed in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di 'handicap', per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro», e (comma 117) che «gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni». Infatti, la previsione degli interventi di cui alle disposizioni del comma 116, non costituendo determinazione di “livelli essenziali delle prestazioni” cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., viola le competenze regionali concernenti i “servizi sociali” e l'“istruzione”: tali disposizioni, stabilendo con quali finalità debba essere utilizzato l'incremento del Fondo disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, commi 6 e 7, del d.l. n. 269 del 2003, pongono precisi vincoli di destinazione delle risorse nelle suddette materie, con palese violazione dell'autonomia finanziaria di spesa delle Regioni e non sono, dunque, conformi al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art. 119 della Cost.; il venir meno del vincolo di scopo comporta che le suddette somme dovranno confluire nei bilanci regionali in maniera “indistinta” e potranno, pertanto, essere impiegate dalle Regioni stesse secondo autonome scelte di politica sociale.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003, che ha integrato quanto previsto dall’art. 21, commi 6 e 7, del d.l. n. 269 del 2003, prevedendo (comma 116) che «l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità: a) politiche per la famiglia ed in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di 'handicap', per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro», e (comma 117) che «gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni». Infatti, la previsione degli interventi di cui alle disposizioni del comma 116, non costituendo determinazione di “livelli essenziali delle prestazioni” cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., viola le competenze regionali concernenti i “servizi sociali” e l'“istruzione”: tali disposizioni, stabilendo con quali finalità debba essere utilizzato l'incremento del Fondo disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, commi 6 e 7, del d.l. n. 269 del 2003, pongono precisi vincoli di destinazione delle risorse nelle suddette materie, con palese violazione dell'autonomia finanziaria di spesa delle Regioni e non sono, dunque, conformi al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art. 119 della Cost.; il venir meno del vincolo di scopo comporta che le suddette somme dovranno confluire nei bilanci regionali in maniera “indistinta” e potranno, pertanto, essere impiegate dalle Regioni stesse secondo autonome scelte di politica sociale.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 116
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 117
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte