Sentenza 423/2004 (ECLI:IT:COST:2004:423)
Massima numero 28993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA DESTINARE AL SOSTEGNO E AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA DESTINARE AL SOSTEGNO E AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, INTERVENTI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale «per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica», rinviando la determinazione delle misure dei contributi, della tipologia degli interventi ammessi e dei destinatari ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (mentre l'art. 3, comma 101, fornisce in parte copertura alla suddetta spesa attraverso il prelievo delle relative risorse dal Fondo nazionale per le politiche sociali). Premesso che, se prima della riforma del Titolo V la Costituzione non assegnava esplicitamente nessun ruolo alle Regioni nel settore, nella riscrittura del testo dell'art. 117 Cost. la ricerca scientifica – costituente non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 Cost.), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati - è stata inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente, deve anzitutto ritenersi che un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», secondo l’art. 33, sesto comma, Cost., norma che ha previsto una “riserva di legge” statale comprendente anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi finalizzati; infine, il legislatore statale può sempre nei casi in cui, al di fuori degli ambiti sopra indicati, sussista la potestà legislativa concorrente nella “materia” in esame, non solo ovviamente fissare i principi fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l'esercizio – nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini. In tale quadro, le disposizioni censurate vanno interpretate nel senso che sono finalizzate a sostenere e potenziare esclusivamente quell'attività di ricerca scientifica in relazione alla quale è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale, con la conseguenza che esse, così interpretate, non determinino alcun 'vulnus' a competenze regionali.
- Sul ruolo delle Regioni in materia di ricerca scientifica prima della riforma del Titolo V, cfr. sentenze n. 569/2000 e n. 134/1997.
- La ricerca scientifica deve essere considerata non solo una materia, ma anche un valore costituzionalmente protetto, sentenze n. 259/2004 e n. 407/2002; nella “materia” lo Stato ha competenza legislativa nell’ambito di precisi limiti, sentenze n. 569/2000, n. 6/2004 e 303/2003.
E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale «per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica», rinviando la determinazione delle misure dei contributi, della tipologia degli interventi ammessi e dei destinatari ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (mentre l'art. 3, comma 101, fornisce in parte copertura alla suddetta spesa attraverso il prelievo delle relative risorse dal Fondo nazionale per le politiche sociali). Premesso che, se prima della riforma del Titolo V la Costituzione non assegnava esplicitamente nessun ruolo alle Regioni nel settore, nella riscrittura del testo dell'art. 117 Cost. la ricerca scientifica – costituente non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 Cost.), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati - è stata inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente, deve anzitutto ritenersi che un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», secondo l’art. 33, sesto comma, Cost., norma che ha previsto una “riserva di legge” statale comprendente anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi finalizzati; infine, il legislatore statale può sempre nei casi in cui, al di fuori degli ambiti sopra indicati, sussista la potestà legislativa concorrente nella “materia” in esame, non solo ovviamente fissare i principi fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l'esercizio – nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini. In tale quadro, le disposizioni censurate vanno interpretate nel senso che sono finalizzate a sostenere e potenziare esclusivamente quell'attività di ricerca scientifica in relazione alla quale è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale, con la conseguenza che esse, così interpretate, non determinino alcun 'vulnus' a competenze regionali.
- Sul ruolo delle Regioni in materia di ricerca scientifica prima della riforma del Titolo V, cfr. sentenze n. 569/2000 e n. 134/1997.
- La ricerca scientifica deve essere considerata non solo una materia, ma anche un valore costituzionalmente protetto, sentenze n. 259/2004 e n. 407/2002; nella “materia” lo Stato ha competenza legislativa nell’ambito di precisi limiti, sentenze n. 569/2000, n. 6/2004 e 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 159
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte