Sentenza 221/2022 (ECLI:IT:COST:2022:221)
Massima numero 45130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  13/09/2022;  Decisione del  13/09/2022
Deposito del 27/10/2022; Pubblicazione in G. U. 02/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45129  45131  45132  45133


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Lazio - Individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici - Assegnazione della competenza ai Comuni - Sospensione, nelle more, per otto mesi del rilascio delle nuove autorizzazioni di impianti - Novella sostanzialmente riproduttiva della normativa modificata - Violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge reg. Lazio n. 20 del 2021, nella parte in cui sostituisce il comma 5-quater dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011. La disposizione censurata dal Governo, da un lato, introduce una procedura autorizzatoria ai fini dell'installazione di impianti di fonti rinnovabili, il cui esito positivo è subordinato alla loro inclusione in siti diversi da quelli individuati come inidonei da parte dei comuni interessati, e, dall'altro, prevede la sospensione delle installazioni fino a detta individuazione, per un termine comunque non superiore a otto mesi dall'entrata in vigore della legge reg. Lazio n. 14 del 2021. Le diverse formulazioni adoperate dal legislatore regionale con la novella non rendono significativamente differente il loro contenuto normativo da quelle dichiarata costituzionalmente illegittime con la stessa pronuncia.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  30/12/2021  n. 20  art. 6  co. 

legge della Regione Lazio  16/12/2011  n. 16  art. 3  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte