Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Lazio - Individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici - Assegnazione della competenza ai Comuni - Sospensione, nelle more, per otto mesi del rilascio delle nuove autorizzazioni di impianti - Novella sostanzialmente riproduttiva della normativa modificata - Violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge reg. Lazio n. 20 del 2021, nella parte in cui sostituisce il comma 5-quater dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011. La disposizione censurata dal Governo, da un lato, introduce una procedura autorizzatoria ai fini dell'installazione di impianti di fonti rinnovabili, il cui esito positivo è subordinato alla loro inclusione in siti diversi da quelli individuati come inidonei da parte dei comuni interessati, e, dall'altro, prevede la sospensione delle installazioni fino a detta individuazione, per un termine comunque non superiore a otto mesi dall'entrata in vigore della legge reg. Lazio n. 14 del 2021. Le diverse formulazioni adoperate dal legislatore regionale con la novella non rendono significativamente differente il loro contenuto normativo da quelle dichiarata costituzionalmente illegittime con la stessa pronuncia.