Sentenza 424/2004 (ECLI:IT:COST:2004:424)
Massima numero 28996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
SENT. 424/04 C. SPORT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - DISCIPLINA DA ADOTTARSI CON REGOLAMENTI STATALI - RICORSI DELLE REGIONI VALLE D’AOSTA ED EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE NELLA MATERIA DELL’“ORDINAMENTO SPORTIVO” E DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE - 'IUS SUPERVENIENS' MODIFICATIVO DELLA NORMA CENSURATA NEL SENSO VOLUTO DALLE RICORRENTI - NORMA NON ATTUATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 424/04 C. SPORT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - DISCIPLINA DA ADOTTARSI CON REGOLAMENTI STATALI - RICORSI DELLE REGIONI VALLE D’AOSTA ED EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE NELLA MATERIA DELL’“ORDINAMENTO SPORTIVO” E DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE - 'IUS SUPERVENIENS' MODIFICATIVO DELLA NORMA CENSURATA NEL SENSO VOLUTO DALLE RICORRENTI - NORMA NON ATTUATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost., dell’art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, che prevedeva l’emanazione di una normativa regolamentare governativa per l’attuazione delle nuove disposizioni recata dalla legge, per intervenuto 'ius superveniens', perché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, l’art. 90 l. 27 dicembre 2002 n. 289 è stato modificato dal d.l. n. 72 del 2004, conv., con mod., nella legge n. 128 del 2004, che ha sostituito il comma 18, aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter, non sussistendo le condizioni per il trasferimento della impugnazione sulle nuove disposizioni e tenuto conto che le norme impugnate non hanno avuto alcuna attuazione.
- Sul trasferimento della questione, sentenza n. 533/2002.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost., dell’art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, che prevedeva l’emanazione di una normativa regolamentare governativa per l’attuazione delle nuove disposizioni recata dalla legge, per intervenuto 'ius superveniens', perché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, l’art. 90 l. 27 dicembre 2002 n. 289 è stato modificato dal d.l. n. 72 del 2004, conv., con mod., nella legge n. 128 del 2004, che ha sostituito il comma 18, aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter, non sussistendo le condizioni per il trasferimento della impugnazione sulle nuove disposizioni e tenuto conto che le norme impugnate non hanno avuto alcuna attuazione.
- Sul trasferimento della questione, sentenza n. 533/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 90
co. 18
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 10
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte