Sentenza 424/2004 (ECLI:IT:COST:2004:424)
Massima numero 28997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28994  28995  28996  28998  28999  29000  29001


Titolo
SENT. 424/04 D. SPORT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ISTITUZIONE PRESSO IL CONI DEL RELATIVO REGISTRO, PRESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI TENUTA, EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI PUBBLICI - RICORSI DELLE REGIONI VALLE D’AOSTA ED EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONALE - 'IUS SUPERVENIENS' ABROGATIVO DELLE NORME CENSURATE - NORME NON ATTUATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 90, commi 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, in tema di istituzione presso il CONI e di disciplina del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, per intervenuto 'ius superveniens', perché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, le disposizioni sono state abrogate dal d.l. n. 72 del 2004, come conv. nella legge n. 128 del 2004, tenuto conto che le norme impugnate non hanno avuto alcuna attuazione.

- In tema di cessazione della materia del contendere per 'ius superveniens', ordinanza n. 443/2202 e sentenza n. 347/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 90  co. 20

legge  27/12/2002  n. 289  art. 90  co. 21

legge  27/12/2002  n. 289  art. 90  co. 22

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte