Sentenza 424/2004 (ECLI:IT:COST:2004:424)
Massima numero 28998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28994  28995  28996  28997  28999  29000  29001


Titolo
SENT. 424/04 E. SPORT - IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - DISCIPLINA STATALE PER LA GESTIONE E L’USO - RICORSI DELLE REGIONI VALLE D’AOSTA ED EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE NELLA MATERIA DELL’“ORDINAMENTO SPORTIVO”, DELL’AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost. e all’art. 10 legge cost. n. 3 del 2002, dell’art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge n. 289 del 2002, concernente l’utilizzazione di impianti sportivi. Posto che, con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, l’ordinamento sportivo è stato inserito nel nuovo testo dell’art. 117, comma 3, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, e che non può dubitarsi che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell’ordinamento sportivo, lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118, comma 1, Cost., diversa allocazione di funzioni non ricorrente nella specie: il comma 24, nello stabilire che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive, è, all’evidenza, una disposizione che fissa un principio fondamentale per l’utilizzazione degli impianti in questione, il godimento dei quali deve essere consentito, appunto in via generale, a tutti i cittadini; lo è, del pari, il comma 25, che detta regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i Comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l’attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione; e così il comma 26 che, relativamente agli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, fissa regole, espressive di principi fondamentali della materia, secondo le quali, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurriculari, i suddetti impianti devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l’istituto scolastico, o in Comuni confinanti, intendendo così salvaguardare innanzitutto l’utilizzazione di impianti sportivi scolastici, e, subordinatamente a tali esigenze e per finalità di interesse collettivo, garantire una fruibilità generale degli impianti stessi, salvaguardando prioritariamente, da un lato, le esigenze della scuola e, dall’altro, la funzionalità delle strutture annesse agli istituti scolastici.

- Sulla portata del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo e di industria alberghiera disposto dall’art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, cfr. sentenza n. 517/1987.

- Sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma, Cost., sentenza n. 303/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 90  co. 24

legge  27/12/2002  n. 289  art. 90  co. 25

legge  27/12/2002  n. 289  art. 90  co. 26

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte