Sentenza 424/2004 (ECLI:IT:COST:2004:424)
Massima numero 28999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
SENT. 424/04 F. SPORT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - FORME GIURIDICHE - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA - CARENZA DI AUTONOMA MOTIVAZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 424/04 F. SPORT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - FORME GIURIDICHE - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA - CARENZA DI AUTONOMA MOTIVAZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost., dell’art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, perché priva di qualsiasi autonoma motivazione, se non quella, di carattere generale, relativa all’incostituzionalità di una normativa di dettaglio, non consentita dalla natura della competenza legislativa concorrente nella materia dell’ordinamento sportivo.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost., dell’art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, perché priva di qualsiasi autonoma motivazione, se non quella, di carattere generale, relativa all’incostituzionalità di una normativa di dettaglio, non consentita dalla natura della competenza legislativa concorrente nella materia dell’ordinamento sportivo.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 90
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte