Sentenza 424/2004 (ECLI:IT:COST:2004:424)
Massima numero 28999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28994  28995  28996  28997  28998  29000  29001


Titolo
SENT. 424/04 F. SPORT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - FORME GIURIDICHE - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA - CARENZA DI AUTONOMA MOTIVAZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost., dell’art. 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, perché priva di qualsiasi autonoma motivazione, se non quella, di carattere generale, relativa all’incostituzionalità di una normativa di dettaglio, non consentita dalla natura della competenza legislativa concorrente nella materia dell’ordinamento sportivo.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 90  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte