Sentenza 424/2004 (ECLI:IT:COST:2004:424)
Massima numero 29001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  28994  28995  28996  28997  28998  28999  29000


Titolo
SENT. 424/04 H. SPORT - ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - CONFERIMENTO DI 1 MILIONE DI EURO PER L’ANNO 2004 - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INTERVENTO FINANZIARIO DIRETTO DELLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, CON LESIONE DELL’AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003, che stabilisce che, per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004. La previsione di un siffatto finanziamento, sicuramente attinente alla materia dell’ordinamento sportivo di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., non può non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anch’esse titolari di potestà legislativa nella specifica materia, laddove è del tutto indeterminata in ordine al soggetto erogatore e ai relativi criteri di riparto, né prevede alcun, pur necessario, coinvolgimento delle Regioni.

- Interventi finanziari diretti dello Stato in materia di competenza non esclusiva dello Stato alla luce dell’art. 119 Cost., sentenze n. 49 e 16/2004 e n. 370/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 204

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte