Sentenza 424/2004 (ECLI:IT:COST:2004:424)
Massima numero 29001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
SENT. 424/04 H. SPORT - ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - CONFERIMENTO DI 1 MILIONE DI EURO PER L’ANNO 2004 - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INTERVENTO FINANZIARIO DIRETTO DELLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, CON LESIONE DELL’AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 424/04 H. SPORT - ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - CONFERIMENTO DI 1 MILIONE DI EURO PER L’ANNO 2004 - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INTERVENTO FINANZIARIO DIRETTO DELLO STATO IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, CON LESIONE DELL’AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003, che stabilisce che, per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004. La previsione di un siffatto finanziamento, sicuramente attinente alla materia dell’ordinamento sportivo di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., non può non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anch’esse titolari di potestà legislativa nella specifica materia, laddove è del tutto indeterminata in ordine al soggetto erogatore e ai relativi criteri di riparto, né prevede alcun, pur necessario, coinvolgimento delle Regioni.
- Interventi finanziari diretti dello Stato in materia di competenza non esclusiva dello Stato alla luce dell’art. 119 Cost., sentenze n. 49 e 16/2004 e n. 370/2003.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003, che stabilisce che, per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004. La previsione di un siffatto finanziamento, sicuramente attinente alla materia dell’ordinamento sportivo di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., non può non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anch’esse titolari di potestà legislativa nella specifica materia, laddove è del tutto indeterminata in ordine al soggetto erogatore e ai relativi criteri di riparto, né prevede alcun, pur necessario, coinvolgimento delle Regioni.
- Interventi finanziari diretti dello Stato in materia di competenza non esclusiva dello Stato alla luce dell’art. 119 Cost., sentenze n. 49 e 16/2004 e n. 370/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 204
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte