Sentenza 425/2004 (ECLI:IT:COST:2004:425)
Massima numero 29003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - MANCATA INDICAZIONE NELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE NORME DA IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - MANCATA INDICAZIONE NELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE NORME DA IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Toscana, in quanto la delibera della Giunta regionale che ha deciso l'impugnazione di disposizioni della legge stessa non reca nella motivazione alcun riferimento all'art. 3, commi da 16 a 20, mentre la generica autorizzazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge, avente contenuti molteplici assai vari, non può, per la sua genericità, dare ingresso all'impugnazione di disposizioni non individuate.
- Necessità, nella delibera di impugnazione in via principale dello Stato o della Regione, di specificazione delle disposizioni censurate facenti parte di testi normativi dai contenuti vari e molteplici, sentenza n. 43/2004.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Toscana, in quanto la delibera della Giunta regionale che ha deciso l'impugnazione di disposizioni della legge stessa non reca nella motivazione alcun riferimento all'art. 3, commi da 16 a 20, mentre la generica autorizzazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge, avente contenuti molteplici assai vari, non può, per la sua genericità, dare ingresso all'impugnazione di disposizioni non individuate.
- Necessità, nella delibera di impugnazione in via principale dello Stato o della Regione, di specificazione delle disposizioni censurate facenti parte di testi normativi dai contenuti vari e molteplici, sentenza n. 43/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 18
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 19
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 20
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte