Sentenza 425/2004 (ECLI:IT:COST:2004:425)
Massima numero 29003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29002  29004  29005  29006  29007


Titolo
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - MANCATA INDICAZIONE NELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE NORME DA IMPUGNARE - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Toscana, in quanto la delibera della Giunta regionale che ha deciso l'impugnazione di disposizioni della legge stessa non reca nella motivazione alcun riferimento all'art. 3, commi da 16 a 20, mentre la generica autorizzazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge, avente contenuti molteplici assai vari, non può, per la sua genericità, dare ingresso all'impugnazione di disposizioni non individuate.

- Necessità, nella delibera di impugnazione in via principale dello Stato o della Regione, di specificazione delle disposizioni censurate facenti parte di testi normativi dai contenuti vari e molteplici, sentenza n. 43/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 18

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 19

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 20

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte