Sentenza 425/2004 (ECLI:IT:COST:2004:425)
Massima numero 29004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AD UNA NORMA CHE RIGUARDA LE SOLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AD UNA NORMA CHE RIGUARDA LE SOLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 Cost., dell'art. 3, comma 21, della legge n. 350 del 2003, sollevata dalla Regione Campania, perché proposta, senza motivazione alcuna, in relazione ad un comma che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 Cost., dell'art. 3, comma 21, della legge n. 350 del 2003, sollevata dalla Regione Campania, perché proposta, senza motivazione alcuna, in relazione ad un comma che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 21
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte