Sentenza 425/2004 (ECLI:IT:COST:2004:425)
Massima numero 29004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29002  29003  29005  29006  29007


Titolo
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AD UNA NORMA CHE RIGUARDA LE SOLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 Cost., dell'art. 3, comma 21, della legge n. 350 del 2003, sollevata dalla Regione Campania, perché proposta, senza motivazione alcuna, in relazione ad un comma che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte