Sentenza 425/2004 (ECLI:IT:COST:2004:425)
Massima numero 29005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ALLE AUTONOMIE SPECIALI - RICORSI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSERITA LESIONE DELLE SPECIALI AUTONOMIE DELLE RICORRENTI, MANCATO RICORSO A MECCANISMI CONCERTATI DI ATTUAZIONE STATUTARIA, LESIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA ALLE AUTONOMIE SPECIALI - RICORSI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSERITA LESIONE DELLE SPECIALI AUTONOMIE DELLE RICORRENTI, MANCATO RICORSO A MECCANISMI CONCERTATI DI ATTUAZIONE STATUTARIA, LESIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale , e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Cost., agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna, all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 Cost., al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, dell'art. 3, comma 21, della legge n. 350 del 2003, che dispone, nei confronti di Regioni e Province autonome, l’applicazione dei precedenti commi da 16 a 20, i quali stabiliscono che, “ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario”, gli enti locali, ed altri soggetti ed organismi specificamente indicati, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, mentre le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 76 del 2000, solo per finanziare spese di investimento (comma 16); che per i detti enti costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, Cost., una serie di operazioni dettagliatamente elencate, mentre non costituiscono indebitamento, agli effetti dell’art. 119 Cost., le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”; che modifiche alle dette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea (comma 17); che costituiscono investimenti ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, Cost., le operazioni specificamente elencate nelle lettere da a a i (comma 18); che gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla capitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite, essendo a tale fine tenuto l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio (comma 19); che, infine, le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT (comma 20). La norma costituzionale, nel nuovo testo, non introduce, infatti, nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo, il ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento, che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 Cost.) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata: e se quest'ultimo vincolo può non trovare più applicazione, in forza della clausola di salvaguardia dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, negli ambiti nei quali le Regioni ordinarie abbiano acquisito potestà più ampie, ciò non può dirsi in ambiti, come quello dei principi di coordinamento finanziario (cfr. art. 117, terzo comma), in cui l'autonomia delle Regioni ordinarie incontra tuttora gli stessi o più rigorosi limiti. La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata”, nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno. Il nuovo sesto comma dell'art. 119 Cost. trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, sicché non è illegittima l'estensione che la norma statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa; né una così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia regionale potrebbe giustificarsi in relazione ad un aspetto – quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci – che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata.
- Autonomia delle Regioni e principi di coordinamento finanziario, sentenza n. 536/2002.
- Autonomie speciali e concorso al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei, sentenze n. 416/1995 e n. 421/1998; e, in particolare, ai vincoli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno, sentenza n. 36/2004.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Siciliana in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale , e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Cost., agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna, all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 Cost., al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, dell'art. 3, comma 21, della legge n. 350 del 2003, che dispone, nei confronti di Regioni e Province autonome, l’applicazione dei precedenti commi da 16 a 20, i quali stabiliscono che, “ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario”, gli enti locali, ed altri soggetti ed organismi specificamente indicati, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, mentre le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 76 del 2000, solo per finanziare spese di investimento (comma 16); che per i detti enti costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, Cost., una serie di operazioni dettagliatamente elencate, mentre non costituiscono indebitamento, agli effetti dell’art. 119 Cost., le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”; che modifiche alle dette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea (comma 17); che costituiscono investimenti ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, Cost., le operazioni specificamente elencate nelle lettere da a a i (comma 18); che gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla capitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite, essendo a tale fine tenuto l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio (comma 19); che, infine, le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT (comma 20). La norma costituzionale, nel nuovo testo, non introduce, infatti, nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo, il ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento, che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 Cost.) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata: e se quest'ultimo vincolo può non trovare più applicazione, in forza della clausola di salvaguardia dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, negli ambiti nei quali le Regioni ordinarie abbiano acquisito potestà più ampie, ciò non può dirsi in ambiti, come quello dei principi di coordinamento finanziario (cfr. art. 117, terzo comma), in cui l'autonomia delle Regioni ordinarie incontra tuttora gli stessi o più rigorosi limiti. La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata”, nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno. Il nuovo sesto comma dell'art. 119 Cost. trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, sicché non è illegittima l'estensione che la norma statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa; né una così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia regionale potrebbe giustificarsi in relazione ad un aspetto – quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci – che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata.
- Autonomia delle Regioni e principi di coordinamento finanziario, sentenza n. 536/2002.
- Autonomie speciali e concorso al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei, sentenze n. 416/1995 e n. 421/1998; e, in particolare, ai vincoli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno, sentenza n. 36/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 21
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 10/04/2001
n. 180
art. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4