Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Lazio - Modifica in riduzione della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica, in assenza del coinvolgimento degli enti locali interessati - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 81 della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, che prevede la modifica della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica, riducendone i confini. La modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, sia in sede di adozione o modifica del piano del parco, purché siano rispettati i principi stabiliti dalla legge quadro del 1991, che impone sia garantita la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di riperimetrazione, la quale si presenta del tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta. Al contrario, nell'adottare la riperimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica, non risulta che la Regione Lazio abbia rispettato quanto dettato dalla richiamata normativa statale, cosicché il mancato coinvolgimento degli enti locali costituisce un vizio della fase procedimentale. (Precedenti: S. 276/2020 - mass. 42924; S. 134/2020 - mass. 43392; S. 115/2022 - mass. 44934).