Sentenza 425/2004 (ECLI:IT:COST:2004:425)
Massima numero 29006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29002  29003  29004  29005  29007


Titolo
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - TIPOLOGIE DI OPERAZIONI COSTITUENTI INDEBITAMENTO E INVESTIMENTO DEFINITE DALLA LEGGE STATALE - RICORSI DELLE REGIONI SICILIANA, SARDEGNA, VALLE D’AOSTA, MARCHE, EMILIA-ROMAGNA, UMBRIA E CAMPANIA, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSERITA LESIONE DELL’AUTONOMIA DELLE REGIONI ALLE QUALI SOLE SPETTEREBBE IL POTERE DI DEFINIRE LE NOZIONI DI INDEBITAMENTO E DI SPESE DI INVESTIMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA DELLE SCELTE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a della sentenza e di cui 'infra'), 18 e 19 della legge n. 350 del 2003 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e all'art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, dalla Regione Siciliana; in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 Cost., agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna, e all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione Sardegna; in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 Cost., agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, dalla Regione Valle d'Aosta; in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Marche; in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, che non hanno però impugnato i commi 16 e 19; in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania; in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, che non ha però impugnato i commi 16 e 19. Ai fini della concretizzazione e dell’attuazione del vincolo di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., le nozioni “indebitamento” e di “spese di investimento” non possono essere determinate 'a priori', in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale, essendo fondate su principi della scienza economica, sicché esse non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica, come risulta evidente dalle definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni impugnate, le quali derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli: la nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa; del pari, la nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici, sicché si tratta di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari. Ciò posto, non può ammettersi che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai detti fini: trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte, a meno che tali scelte non siano irragionevoli, nel qual caso le Regioni ben potrebbero contestarle nelle sedi appropriate. Ciò non si verifica nella specie, in particolare per la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti. Tali erogazioni, infatti, ancorché possano concorrere a promuovere lo sviluppo del sistema economico nazionale, non concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso: criterio negativo, questo, che non irragionevolmente appare aver guidato il legislatore statale in dette scelte; lo stesso vale per le forme di co-finanziamento regionale di programmi comunitari, che di per sé possono attenere a tipologie di spese assai diverse fra di loro, non necessariamente definibili come investimenti secondo il detto criterio.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 16

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 17

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 18

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 19

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte