Sentenza 425/2004 (ECLI:IT:COST:2004:425)
Massima numero 29007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29002  29003  29004  29005  29006


Titolo
FINANZA REGIONALE - RICORSO ALL’INDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO - TIPOLOGIE DI OPERAZIONI COSTITUENTI INDEBITAMENTO E INVESTIMENTO DEFINITE DALLA LEGGE - POTERE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, SENTITO L’ISTAT, DI MODIFICARE LE TIPOLOGIE - RICORSI DELLE REGIONI SICILIANA, SARDEGNA, MARCHE, EMILIA-ROMAGNA, UMBRIA E CAMPANIA, E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE, SOSTANZIALE DELEGIFICAZIONE, LESIONE DELL’AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 3, comma 17, quarto periodo, e l’art. 3, comma 20, della legge n. 350 del 2003, là dove attribuiscono al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, il potere di disporre con proprio decreto modifiche alle tipologie di “indebitamento” e di “investimenti” stabilite in detti commi ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., in quanto conferiscono al Ministro una potestà il cui esercizio può comportare una ulteriore restrizione della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all'indebitamento per finanziare le proprie spese, e si traducono sostanzialmente in una delegificazione delle statuizioni contenute nelle disposizioni recanti la definizioine delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell'applicazione alle Regioni e agli enti locali del vincolo di cui all'art. 119, sesto comma, Cost.: ma una siffatta previsione presupporrebbe il rispetto del principio di legalità sostanziale, in forza del quale l'esercizio di un potere politico-amministrativo incidente sull'autonomia regionale (nonché sull'autonomia locale) può essere ammesso solo sulla base di previsioni legislative che predeterminino in via generale il contenuto delle statuizioni dell'esecutivo, delimitandone la discrezionalità. Né può valere a soddisfare tale requisito la generica previsione (comma 17, ultimo periodo) secondo cui il Ministro dovrebbe disporre le eventuali modifiche alle tipologie di indebitamento “sulla base dei criteri definiti in sede europea”, perché, ove non si tratti di norme europee suscettibili di diretta applicazione (nel qual caso, peraltro, non occorrerebbe la mediazione di norme nazionali), tale previsione non basta ad integrare una sufficiente determinazione legislativa dei presupposti e del contenuto degli atti ministeriali.

- Sul principio di legalità sostanziale, cfr. sentenze n. 150/1982, n. 384/1992, n. 301/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 17

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 20

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte