Sentenza 427/2004 (ECLI:IT:COST:2004:427)
Massima numero 29010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29009


Titolo
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI IMMOBILI - CONCESSIONE O LOCAZIONE IN FAVORE DI ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ENTI RELIGIOSI CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITÀ UMANITARIE O CULTURALI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATO INTERVENTO DELLO STATO NEL SETTORE, DI ESCLUSIVA COMPETENZA REGIONALE, DELLE POLITICHE SOCIALI, LESIONE DELL’AUTONOMIA PATRIMONIALE REGIONALE (IN ATTESA DELLA SUA ATTUAZIONE SECONDO IL DETTATO COSTITUZIONALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dell’art. 80, comma 6, della l. 27 dicembre 2002 n. 289, il quale, al fine di favorire l’autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell’art. 118, quarto comma, Cost., prevede che le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Fino all’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 119 Cost. e, pertanto, fino alla previsione da parte del legislatore statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio, il quale incontrerà, nella gestione degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare statale, né una manifestazione del potere dominicale dello Stato di disporre dei propri beni, come quella censurata, incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie, atteso che le facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile.

- La dotazione di un ente pubblico non è predeterminata dalla Costituzione, sentenza n. 98/1997.

- Il canone di concessione segue la titolarità del bene: a proposito di demanio marittimo, sentenza n. 286/2004; in tema di gestione del beni culturali, sentenza n. 26/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 80  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte