Sentenza 428/2004 (ECLI:IT:COST:2004:428)
Massima numero 29011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
CIRCOLAZIONE STRADALE - INDIVIDUAZIONE DEI CORPI CUI SPETTA L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI STRADE, VIABILITÀ E DI POLIZIA LOCALE, DELLA CORRELATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA, DELLE NORME PROCEDURALI PER LA MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INDIVIDUAZIONE DEI CORPI CUI SPETTA L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI STRADE, VIABILITÀ E DI POLIZIA LOCALE, DELLA CORRELATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA, DELLE NORME PROCEDURALI PER LA MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato; in ragione della diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società, e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale. Posto che, in evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 Cost., l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni», la circolazione stradale, pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 Cost., non può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117, essendo invece riconducibile sotto diversi aspetti, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, ed in base a considerazioni di carattere sistematico, a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma: in primo luogo l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», sicché correttamente l'art. 1 del nuovo codice della strada, nell'individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»; in quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira a prevenire reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose, di tal che la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico; la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, poi, si inquadra nella lettera l) del secondo comma dell'art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell'«ordinamento civile»; infine, quanto al settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, vale il principio secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera l), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione>>. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed all'art. 4 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 1, commi 1, lettera b), e 1-bis del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, che, in tema di individuazione dei corpi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia in generale che in riferimento alla scorta di trasporti eccezionali, hanno, rispettivamente, introdotto nell'art. 12 del nuovo codice della strada del 1992 la lettera f-bis) del comma 1, secondo cui i servizi di polizia stradale sono svolti anche dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato, ed il comma 3-bis,secondo cui i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione, e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche dal personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità. La competenza legislativa delle Province in materia di strade ed altri impianti di trasporto, ad es. funivie, esistenti nel territorio provinciale va infatti intesa come riferita agli aspetti più specificamente inerenti alla localizzazione, costruzione e manutenzione delle strade stesse, come è rivelato dal contestuale richiamo ai lavori pubblici, e non anche in via diretta alla circolazione che su di esse si svolge; quanto alla potestà legislativa delle Province autonome in materia di «polizia locale urbana e rurale», le norme impugnate non si pongono in contrasto con lo statuto, potendo interpretarsi nel senso, ad esso conforme, che non sottraggono ad organi provinciali funzioni amministrative ad essi spettanti in tema di polizia locale: infatti l'art. 12, comma 1, del codice della strada, modificato dalle norme impugnate, nell’indicare in via generale i corpi abilitati ad espletare il servizio di polizia stradale su tutte le strade italiane, include, con la lettera f-bis), il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, ma con la lettera d-bis) (non impugnata) anche «i corpi e i servizi di polizia provinciale nell'ambito del territorio di competenza», e nulla in esso induce a ravvisare deroghe all'art. 8, n. 21, dello statuto, che attribuisce la disciplina del «Corpo forestale» alla potestà legislativa provinciale. Del pari, il comma 3-bis dell'art. 12, che prevede che il personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali può espletare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, nel contempo impone a tale personale di osservare le prescrizioni degli organi di polizia di cui al comma 1, e quindi anche quelle della polizia locale, cui non vieta perciò di intervenire sui servizi di scorta, nell’ambito di sua competenza. Quanto alla lamentata lesione dell’art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in cui hanno potestà legislativa, le norme impugnate, non incidendo sulle competenze legislative provinciali, non sottraggono funzioni amministrative ad organi provinciali, in particolare alla polizia locale urbana. In ordine al lamentato contrasto con la norma (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974)che delega alle Province autonome, per i rispettivi territori, le funzioni «in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade, comprese quelle di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 143 del 1994, escluse le autostrade, le norme impugnate, attesa la detta nozione di viabilità, sono del tutto estranee ai poteri in tale materia spettanti allo Stato come ente proprietario delle strade statali, cui si riferisce la delega invocata. Né sono violati la norma di attuazione di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale nelle materie di competenza propria delle Province autonome (e, quindi, in tema di viabilità e di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» sono affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali, in quanto le materie di competenza propria invocate dalla Provincia (viabilità e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti) non riguardino direttamente la circolazione stradale, e l'art. 107 dello statuto, che prevede un particolare procedimento per l'emanazione, e quindi anche per la modifica, delle norme di attuazione dello statuto stesso, non venendo in rilievo alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.
- Sulla portata della “sicurezza”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., sentenze n. 407/2002, n. 6 e n. 162/2004.
Nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato; in ragione della diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società, e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale. Posto che, in evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 Cost., l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni», la circolazione stradale, pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 Cost., non può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117, essendo invece riconducibile sotto diversi aspetti, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, ed in base a considerazioni di carattere sistematico, a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma: in primo luogo l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», sicché correttamente l'art. 1 del nuovo codice della strada, nell'individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»; in quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira a prevenire reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose, di tal che la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico; la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, poi, si inquadra nella lettera l) del secondo comma dell'art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell'«ordinamento civile»; infine, quanto al settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, vale il principio secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera l), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione>>. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed all'art. 4 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 1, commi 1, lettera b), e 1-bis del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, che, in tema di individuazione dei corpi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia in generale che in riferimento alla scorta di trasporti eccezionali, hanno, rispettivamente, introdotto nell'art. 12 del nuovo codice della strada del 1992 la lettera f-bis) del comma 1, secondo cui i servizi di polizia stradale sono svolti anche dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato, ed il comma 3-bis,secondo cui i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione, e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche dal personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità. La competenza legislativa delle Province in materia di strade ed altri impianti di trasporto, ad es. funivie, esistenti nel territorio provinciale va infatti intesa come riferita agli aspetti più specificamente inerenti alla localizzazione, costruzione e manutenzione delle strade stesse, come è rivelato dal contestuale richiamo ai lavori pubblici, e non anche in via diretta alla circolazione che su di esse si svolge; quanto alla potestà legislativa delle Province autonome in materia di «polizia locale urbana e rurale», le norme impugnate non si pongono in contrasto con lo statuto, potendo interpretarsi nel senso, ad esso conforme, che non sottraggono ad organi provinciali funzioni amministrative ad essi spettanti in tema di polizia locale: infatti l'art. 12, comma 1, del codice della strada, modificato dalle norme impugnate, nell’indicare in via generale i corpi abilitati ad espletare il servizio di polizia stradale su tutte le strade italiane, include, con la lettera f-bis), il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, ma con la lettera d-bis) (non impugnata) anche «i corpi e i servizi di polizia provinciale nell'ambito del territorio di competenza», e nulla in esso induce a ravvisare deroghe all'art. 8, n. 21, dello statuto, che attribuisce la disciplina del «Corpo forestale» alla potestà legislativa provinciale. Del pari, il comma 3-bis dell'art. 12, che prevede che il personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali può espletare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, nel contempo impone a tale personale di osservare le prescrizioni degli organi di polizia di cui al comma 1, e quindi anche quelle della polizia locale, cui non vieta perciò di intervenire sui servizi di scorta, nell’ambito di sua competenza. Quanto alla lamentata lesione dell’art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in cui hanno potestà legislativa, le norme impugnate, non incidendo sulle competenze legislative provinciali, non sottraggono funzioni amministrative ad organi provinciali, in particolare alla polizia locale urbana. In ordine al lamentato contrasto con la norma (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974)che delega alle Province autonome, per i rispettivi territori, le funzioni «in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade, comprese quelle di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 143 del 1994, escluse le autostrade, le norme impugnate, attesa la detta nozione di viabilità, sono del tutto estranee ai poteri in tale materia spettanti allo Stato come ente proprietario delle strade statali, cui si riferisce la delega invocata. Né sono violati la norma di attuazione di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale nelle materie di competenza propria delle Province autonome (e, quindi, in tema di viabilità e di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» sono affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali, in quanto le materie di competenza propria invocate dalla Provincia (viabilità e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti) non riguardino direttamente la circolazione stradale, e l'art. 107 dello statuto, che prevede un particolare procedimento per l'emanazione, e quindi anche per la modifica, delle norme di attuazione dello statuto stesso, non venendo in rilievo alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.
- Sulla portata della “sicurezza”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., sentenze n. 407/2002, n. 6 e n. 162/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 1
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 19
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4