Sentenza 428/2004 (ECLI:IT:COST:2004:428)
Massima numero 29012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE - LINGUA O IDIOMA IN AGGIUNTA ALLA LINGUA ITALIANA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI VIABILITÀ E TOPONOMASTICA, DEI VINCOLI A TUTELA DELLA LINGUA TEDESCA E LADINA, DELLE CORRELATE COMPETENZE AMMINISTRATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE - LINGUA O IDIOMA IN AGGIUNTA ALLA LINGUA ITALIANA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI VIABILITÀ E TOPONOMASTICA, DEI VINCOLI A TUTELA DELLA LINGUA TEDESCA E LADINA, DELLE CORRELATE COMPETENZE AMMINISTRATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, il quale ha introdotto nell'art. 37 del d.lgs. n. 285 del 1992 il comma 2-bis, che stabilisce che i Comuni e gli altri enti indicati dal comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana»,in quanto la norma impugnata pone, in tema di circolazione stradale, norme generali, da interpretare, in difetto di contrarie indicazioni del legislatore, secondo il canone per cui la legge generale posteriore non deroga a quella speciale previdente, sicché in nessun modo la norma ha inciso sui parametri evocati dalla Provincia, in particolare su quelli concernenti la potestà legislativa ad essa spettante in materia di toponomastica.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, il quale ha introdotto nell'art. 37 del d.lgs. n. 285 del 1992 il comma 2-bis, che stabilisce che i Comuni e gli altri enti indicati dal comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana»,in quanto la norma impugnata pone, in tema di circolazione stradale, norme generali, da interpretare, in difetto di contrarie indicazioni del legislatore, secondo il canone per cui la legge generale posteriore non deroga a quella speciale previdente, sicché in nessun modo la norma ha inciso sui parametri evocati dalla Provincia, in particolare su quelli concernenti la potestà legislativa ad essa spettante in materia di toponomastica.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 1
co. 2
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 101
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
Altri parametri e norme interposte