Sentenza 428/2004 (ECLI:IT:COST:2004:428)
Massima numero 29013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29011  29012  29014  29015  29016  29017


Titolo
CIRCOLAZIONE STRADALE - CARTA DI CIRCOLAZIONE - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL DUPLICATO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI STRADE E VIABILITÀ, DELLA CORRELATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA, DELLE NORME PROCEDURALI PER LA MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 4-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 527 del 1987, dell'art. 2, comma 05, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, che ha introdotto nell'art. 95 del nuovo codice della strada il comma 1-bis, secondo cui «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264». Infatti, la carta di circolazione, e di riflesso il suo duplicato, tendono a verificare l'idoneità del veicolo alla circolazione stradale, che non ha attinenza né con la viabilità, né con le comunicazioni e i trasporti, nei sensi indicati sicché la norma non invade le competenze legislative provinciali (art. 8, commi 17 e 18 statuto), né, di conseguenza, le regole relative alle funzioni amministrative in tali materie (art. 16 statuto). Neppure è ravvisabile violazione dell'art. 4-bis del d.P.R. n. 527 del 1987, che delega alle Province autonome, dal 1° gennaio 1996, l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano e attribuisce ad esse il potere di disciplinare con legge l'organizzazione delle funzioni delegate, nonché dell'art. 107 dello statuto, che vieta modifiche o deroghe unilaterali alle competenze fissate dalle norme di attuazione dello statuto, la disposizione impugnata ha modificato una legge generale, senza espressamente derogare alla speciale norma di attuazione dello statuto che ha attribuito alle Province autonome il rilascio del duplicato e la regolamentazione del procedimento: l'assenza di ogni elemento che riveli una portata derogatoria e la natura delle fonti speciali evocate inducono ad escludere che la norma impugnata si ponga in contrasto con tale delega di funzioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 2  co. 5

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 527  art. 4  bis  co. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 527  art. 4  bis  co. 2