Sentenza 428/2004 (ECLI:IT:COST:2004:428)
Massima numero 29015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - POTERI DEL PREFETTO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI STRADE E VIABILITÀ, DELLA CORRELATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - POTERI DEL PREFETTO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI STRADE E VIABILITÀ, DELLA CORRELATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, concernenti i poteri del prefetto in tema di sanzioni per infrazioni al codice della strada (disposizioni relative all’ordinanza-ingiunzione prefettizia per mancato rispetto degli obblighi assicurativi, al procedimento sanzionatorio per infrazioni commesse da veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali, alla decisione del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione, alla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale,alla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti. Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori e la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto, secondo un principio generale, consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate, mentre è in conferente il richiamo all’art. 107 dello statuto, non essendo intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali; né è violato l'art. 87 dello statuto, secondo il quale le funzioni del Prefetto sono svolte, nell'ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia, in quanto la norma impugnata, di carattere generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza dei poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da una norma speciale preesistente, di rango statutario, poteri che pertanto restano salvi.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, concernenti i poteri del prefetto in tema di sanzioni per infrazioni al codice della strada (disposizioni relative all’ordinanza-ingiunzione prefettizia per mancato rispetto degli obblighi assicurativi, al procedimento sanzionatorio per infrazioni commesse da veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali, alla decisione del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione, alla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale,alla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti. Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori e la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto, secondo un principio generale, consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate, mentre è in conferente il richiamo all’art. 107 dello statuto, non essendo intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali; né è violato l'art. 87 dello statuto, secondo il quale le funzioni del Prefetto sono svolte, nell'ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia, in quanto la norma impugnata, di carattere generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza dei poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da una norma speciale preesistente, di rango statutario, poteri che pertanto restano salvi.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 3
co. 19
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 5
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4