Sentenza 221/2022 (ECLI:IT:COST:2022:221)
Massima numero 45132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  13/09/2022;  Decisione del  13/09/2022
Deposito del 27/10/2022; Pubblicazione in G. U. 02/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45129  45130  45131  45133


Titolo
Paesaggio - Piano per la salvaguardia del paesaggio - Norme della Regione Lazio - Attività consentite nelle zone agricole, come indicate da legge regionale cui rinvia il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) - Ricomprensione, a seguito di novella legislativa, delle attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività aziendali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei limiti contenuti nel PTPR, con conseguente violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 170008).

Testo

La pianificazione paesaggistica è valore imprescindibile e pertanto non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio, al punto che il piano paesaggistico regionale ha immediata prevalenza su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. (Precedenti: S. 192/2022 - mass. 45031; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 240/2020; S. 210/2016; S. 64/2015 - mass. 38322).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 64, comma 1, lett. a, della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, il quale modifica l'art. 54 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, recante la disciplina delle trasformazioni urbanistiche in zona agricola, sostituendone il comma 2. La disposizione censurata non ha determinato alcuna unilaterale modifica dell'art. 52 del PTPR della Regione Lazio, poiché non ha alcun effetto sul rinvio operato da detto art. 52 all'art. 54, comma 2, lett. b, della legge reg. Lazio n. 38 del 1999. Di norma, infatti, quando un piano paesaggistico effettua un rinvio ad altra disposizione di legge, detto rinvio deve considerarsi fisso - nel caso di specie, da intendersi alle norme espresse dalla formulazione di quest'ultima disposizione vigente alla data del 18 dicembre 2019 -: la necessaria elaborazione congiunta del PTPR impone di ritenere che le parti, nel momento in cui concordano di fare riferimento a una o più disposizioni vigenti, abbiano voluto incorporare nel piano le norme espresse dalla legislazione oggetto del rinvio. Ne consegue che gli eventuali interventi sulla legislazione cui il PTPR rinvia non sono in grado di determinarne un'unilaterale modifica e non hanno dunque alcuna efficacia su quest'ultimo, il cui contenuto normativo resta quello frutto della elaborazione congiunta. Ai fini dell'individuazione della norma incorporata nel PTPR, dunque, deve farsi riferimento alla disposizione vigente alla data della conclusione del procedimento di copianificazione).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  11/08/2021  n. 14  art. 64  co. 1

legge della Regione Lazio  22/12/1999  n. 38  art. 54  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte