Sentenza 428/2004 (ECLI:IT:COST:2004:428)
Massima numero 29016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Titolo
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE - ASSEGNAZIONE ALLO STATO INVECE CHE ALLA PROVINCIA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI STRADE E VIABILITÀ, DELLA CORRELATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE - ASSEGNAZIONE ALLO STATO INVECE CHE ALLA PROVINCIA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI STRADE E VIABILITÀ, DELLA CORRELATA COMPETENZA AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'articolo 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, ed all'art. 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, il quale dispone che le somme dovute a titolo di sanzione possono essere assegnate dal giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso, «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore» laddove, secondo la ricorrente, esse dovrebbero essere attribuite alla Provincia, che svolge le funzioni amministrative relative alle strade, anche statali, esistenti sul suo territorio, e ne sostiene i costi. La circolazione stradale è, infatti, estranea all'ambito delle competenze provinciali.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'articolo 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, ed all'art. 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, il quale dispone che le somme dovute a titolo di sanzione possono essere assegnate dal giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso, «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore» laddove, secondo la ricorrente, esse dovrebbero essere attribuite alla Provincia, che svolge le funzioni amministrative relative alle strade, anche statali, esistenti sul suo territorio, e ne sostiene i costi. La circolazione stradale è, infatti, estranea all'ambito delle competenze provinciali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 19
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4