Sentenza 429/2004 (ECLI:IT:COST:2004:429)
Massima numero 29018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29019
Titolo
REGIONE VENETO - PARCHI NAZIONALI - OPERE O LAVORI DI COMPETENZA DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI - STIPULA DI CONVENZIONE O ACCORDO TRA L’ENTE, LA REGIONE E LO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA “TUTELA DELL’AMBIENTE” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
REGIONE VENETO - PARCHI NAZIONALI - OPERE O LAVORI DI COMPETENZA DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI - STIPULA DI CONVENZIONE O ACCORDO TRA L’ENTE, LA REGIONE E LO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA “TUTELA DELL’AMBIENTE” - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, che, aggiungendo un comma 4-bis all’art. 64 della legge reg. 13 aprile 2001, n. 11, ha previsto che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali - e quindi, nel territorio veneto, il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell’ art. 146 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, le funzioni, disciplinate dall’art. 61, comma 1, lettera b), n. 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all’art. 63, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate dall’Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l’Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio. La censura muove da un erroneo presupposto interpretativo, perché la disposizione non incide sulle attribuzioni dell’Ente parco previste dall’art. 13 della l. 6 dicembre 1991 n. 394, e non interferisce, dunque, sulla competenza esclusiva di quest’ultimo al rilascio del nulla osta, che è atto diverso dall’autorizzazione paesaggistica relativa all’intervento, agli impianti ed alle opere da realizzare all’interno del parco, con la precisazione che l’accordo interistituzionale o la convenzione previsti dall’art. 4-bis in nessun caso possono avere ad oggetto i contenuti e la portata di tale nulla osta.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, che, aggiungendo un comma 4-bis all’art. 64 della legge reg. 13 aprile 2001, n. 11, ha previsto che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali - e quindi, nel territorio veneto, il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell’ art. 146 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, le funzioni, disciplinate dall’art. 61, comma 1, lettera b), n. 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all’art. 63, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate dall’Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l’Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio. La censura muove da un erroneo presupposto interpretativo, perché la disposizione non incide sulle attribuzioni dell’Ente parco previste dall’art. 13 della l. 6 dicembre 1991 n. 394, e non interferisce, dunque, sulla competenza esclusiva di quest’ultimo al rilascio del nulla osta, che è atto diverso dall’autorizzazione paesaggistica relativa all’intervento, agli impianti ed alle opere da realizzare all’interno del parco, con la precisazione che l’accordo interistituzionale o la convenzione previsti dall’art. 4-bis in nessun caso possono avere ad oggetto i contenuti e la portata di tale nulla osta.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/10/2003
n. 26
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte