Sentenza 429/2004 (ECLI:IT:COST:2004:429)
Massima numero 29019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29018
Titolo
REGIONE VENETO - PARCHI NAZIONALI - OPERE O LAVORI DI COMPETENZA DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI - STIPULA DI CONVENZIONE O ACCORDO TRA L’ENTE, LA REGIONE E LO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA IMPOSIZIONE ALLO STATO DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA - MANCANZA DI CAPACITÀ LESIVA DELLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
REGIONE VENETO - PARCHI NAZIONALI - OPERE O LAVORI DI COMPETENZA DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI - STIPULA DI CONVENZIONE O ACCORDO TRA L’ENTE, LA REGIONE E LO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA IMPOSIZIONE ALLO STATO DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA - MANCANZA DI CAPACITÀ LESIVA DELLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 114 Cost., dell’art. 1, comma 2, della l. della Regione Veneto n. 26 del 2003, censurato, che, aggiungendo un comma 4-bis all’art. 64 della legge reg. 13 aprile 2001, n. 11, ha previsto che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali - e quindi, nel territorio veneto, il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell’ art. 146 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, le funzioni, disciplinate dall’art. 61, comma 1, lettera b), n. 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all’art. 63, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate dall’Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l’Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio. Il tenore della norma censurata esclude infatti che essa imponga allo Stato il compimento di determinate attività, perché, senza consenso dello Stato e dell’Ente parco, il meccanismo previsto dall’art. 4-bis è destinato a non funzionare, di tal che il riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni e lo stesso Ente parco, senza la stipulazione della convenzione o dell’accordo in questione, resta regolato dalle originarie disposizioni contenute negli artt. 61, 62, 63 e 64 l. reg. n. 11 del 2001 e secondo il riparto di competenze precedentemente previsto, con la conseguenza che, non aderendo alla stipulazione dell’accordo o della convenzione, i suddetti enti, secondo una valutazione discrezionale, hanno la possibilità di continuare ad applicare la precedente disciplina, non potendosi ritenere prevista alcuna attività obbligatoria a loro carico, né alcuna limitazione alla sfera delle rispettive competenze istituzionali.
- Forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle Regioni, neppure nell’esercizio della loro potestà legislativa, sentenza n. 134/2004.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 114 Cost., dell’art. 1, comma 2, della l. della Regione Veneto n. 26 del 2003, censurato, che, aggiungendo un comma 4-bis all’art. 64 della legge reg. 13 aprile 2001, n. 11, ha previsto che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali - e quindi, nel territorio veneto, il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell’ art. 146 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, le funzioni, disciplinate dall’art. 61, comma 1, lettera b), n. 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all’art. 63, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate dall’Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l’Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio. Il tenore della norma censurata esclude infatti che essa imponga allo Stato il compimento di determinate attività, perché, senza consenso dello Stato e dell’Ente parco, il meccanismo previsto dall’art. 4-bis è destinato a non funzionare, di tal che il riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni e lo stesso Ente parco, senza la stipulazione della convenzione o dell’accordo in questione, resta regolato dalle originarie disposizioni contenute negli artt. 61, 62, 63 e 64 l. reg. n. 11 del 2001 e secondo il riparto di competenze precedentemente previsto, con la conseguenza che, non aderendo alla stipulazione dell’accordo o della convenzione, i suddetti enti, secondo una valutazione discrezionale, hanno la possibilità di continuare ad applicare la precedente disciplina, non potendosi ritenere prevista alcuna attività obbligatoria a loro carico, né alcuna limitazione alla sfera delle rispettive competenze istituzionali.
- Forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle Regioni, neppure nell’esercizio della loro potestà legislativa, sentenza n. 134/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/10/2003
n. 26
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte