Sentenza 430/2004 (ECLI:IT:COST:2004:430)
Massima numero 29020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PREVIDENZA - PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - DIPENDENTI DELLA SCUOLA COLLOCATI A RIPOSO TRA IL 1° GIUGNO 1977 ED IL 1° APRILE 1979 - DECORRENZA DEL BENEFICIO DAL 1° GENNAIO 1986 E 1° GENNAIO 1987, ANZICHÉ DAL 1° FEBBRAIO 1981 - ASSERITA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI CHE BENEFICIANO DELLA RILIQUIDAZIONE DALLA DATA PIÙ REMOTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PREVIDENZA - PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - DIPENDENTI DELLA SCUOLA COLLOCATI A RIPOSO TRA IL 1° GIUGNO 1977 ED IL 1° APRILE 1979 - DECORRENZA DEL BENEFICIO DAL 1° GENNAIO 1986 E 1° GENNAIO 1987, ANZICHÉ DAL 1° FEBBRAIO 1981 - ASSERITA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI CHE BENEFICIANO DELLA RILIQUIDAZIONE DALLA DATA PIÙ REMOTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141, “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”. Premesso che la disposizione impugnata si inquadra nel processo legislativo che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto per i pubblici dipendenti la sostituzione dell’ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali e che il passaggio dall’uno all’altro assetto è stato effettuato in base al criterio del c.d. maturato economico, il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali, prescindendosi dall’anzianità effettiva, deve ribadirsi che, in materia, il legislatore gode di ampia discrezionalità e che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza, dovendo comunque escludersi l’obbligatorietà per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza, sicché non appare irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di differenziare, nell’ambito della stessa categoria di soggetti, la decorrenza e l’entità del beneficio in ragione della data del loro collocamento a riposo.
- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla regolamentazione del passaggio dall’ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, v. le citate sentenze nn. 296/1984, 618/1987, 624/1988, 219/1998, 126/2000, 376/2001 e l’ordinanza n. 121/2003.
- Sulla insussistenza di un obbligo per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza v. la citata sentenza n. 30/2004 e le citate ordinanze nn. 162/2003 e 531/2002.
- Sulla irragionevolezza della limitazione del beneficio del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e non anche a quello della scuola cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, v. la citata sentenza n. 504/1988.
Non è fondata, in riferimento all’art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141, “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”. Premesso che la disposizione impugnata si inquadra nel processo legislativo che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto per i pubblici dipendenti la sostituzione dell’ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali e che il passaggio dall’uno all’altro assetto è stato effettuato in base al criterio del c.d. maturato economico, il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali, prescindendosi dall’anzianità effettiva, deve ribadirsi che, in materia, il legislatore gode di ampia discrezionalità e che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza, dovendo comunque escludersi l’obbligatorietà per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza, sicché non appare irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di differenziare, nell’ambito della stessa categoria di soggetti, la decorrenza e l’entità del beneficio in ragione della data del loro collocamento a riposo.
- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla regolamentazione del passaggio dall’ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, v. le citate sentenze nn. 296/1984, 618/1987, 624/1988, 219/1998, 126/2000, 376/2001 e l’ordinanza n. 121/2003.
- Sulla insussistenza di un obbligo per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza v. la citata sentenza n. 30/2004 e le citate ordinanze nn. 162/2003 e 531/2002.
- Sulla irragionevolezza della limitazione del beneficio del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e non anche a quello della scuola cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, v. la citata sentenza n. 504/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge
17/04/1985
n. 141
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte