Sentenza 431/2004 (ECLI:IT:COST:2004:431)
Massima numero 29021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29022
Titolo
ECCEZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - 'IUS SUPERVENIENS' - MODIFICA NON SATISFATTIVA DELLE PRETESE DELLA REGIONE RICORRENTE - REIEZIONE.
ECCEZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - 'IUS SUPERVENIENS' - MODIFICA NON SATISFATTIVA DELLE PRETESE DELLA REGIONE RICORRENTE - REIEZIONE.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in via principale, dalla Regione Veneto in quanto prevede, per l’anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all’IRAP inerenti all’agricoltura, deve essere disattesa la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta modificazione, ad opera dell’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, della disposizione censurata, giacché le modificazioni introdotte non hanno natura satisfattiva delle pretese della ricorrente.
- Sulla possibilità di dichiarare, nei giudizi in via principale, la cessazione della materia del contendere a seguito di 'ius superveniens' solo nel caso in cui la nuova normativa sia satisfattiva delle pretese azionate, v. le citate ordinanze nn. 347/2001, 443/2002 e 137/2004.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in via principale, dalla Regione Veneto in quanto prevede, per l’anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all’IRAP inerenti all’agricoltura, deve essere disattesa la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta modificazione, ad opera dell’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, della disposizione censurata, giacché le modificazioni introdotte non hanno natura satisfattiva delle pretese della ricorrente.
- Sulla possibilità di dichiarare, nei giudizi in via principale, la cessazione della materia del contendere a seguito di 'ius superveniens' solo nel caso in cui la nuova normativa sia satisfattiva delle pretese azionate, v. le citate ordinanze nn. 347/2001, 443/2002 e 137/2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte