Ordinanza 432/2004 (ECLI:IT:COST:2004:432)
Massima numero 29023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
REGIONE PIEMONTE - REGIONE TOSCANA - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - DIFFORMITÀ DELLA DISCIPLINA REGIONALE RISPETTO A QUELLA STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI STATALI - SOPRAVVENUTA NORMA STATALE DI SALVEZZA DELLE NORME REGIONALI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Poiché l’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha fatto salve, fino al 1° gennaio 2007, le disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica che non siano conformi con la normativa statale, stabilendo che esse vadano comunque applicate, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 e della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49, censurate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, sotto il profilo della difformità della disciplina della tassa automobilistica rispetto a quella posta dal legislatore statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  23/09/2003  n. 23  art.   co. 

legge della Regione Toscana  22/09/2003  n. 49  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte