Sentenza 221/2022 (ECLI:IT:COST:2022:221)
Massima numero 45133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  13/09/2022;  Decisione del  13/09/2022
Deposito del 27/10/2022; Pubblicazione in G. U. 02/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45129  45130  45131  45132


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le ragioni del contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure - Divieto di motivazione meramente assertiva (nel caso di specie: inammissibilità di alcune questioni di legittimità costituzionale concernenti disposizioni della regione Lazio che assegnano ai Comuni il compito di individuare le aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, che stabiliscono un potere sostitutivo della Regione, in caso di inerzia, e istituiscono un Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee). (Classif. 113003).

Testo

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (S. 216/2022; S. 123/2022; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 23/2022 - mass. 44511; S. 171/2021 - mass. 44136; S. 170/2021 - mass. 44134; S. 95/2021 - mass. 43880; S. 144/2020 - mass. 43239; S. 286/2019 - mass. 42859).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e ed s, e terzo, Cost., dell'art. 75, comma 1, lett. b, nn. 2, 3, 4 e 5 - quest'ultimo nella parte in cui introduce i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011 - e lett. c, della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, che dettano una serie di norme in materia di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, attribuendo tale compito ai comuni. Il ricorrente si è limitato a dedurre la violazione dei parametri costituzionali indicati, senza alcuna autonoma motivazione che illustri le supposte ragioni di contrasto; né richiama la disciplina recata dal d.lgs. n. 387 del 2003, o quella dettata dalle linee guida emanate con d.m. 10 settembre 2010, che recano principi fondamentali nella materia de qua e che sono pienamente operanti nelle more della compiuta attuazione della nuova disciplina statale di cui alla legge di delega n. 53 del 2021 e al relativo d.lgs. n. 199 del 2021. La dichiarazione d'inammissibilità non esonera di per sé la Regione Lazio, ove ne ricorrano i presupposti, dall'adeguare la normativa regionale alla sopravvenuta disciplina statale dettata, in attuazione della richiamata legge di delega, dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  11/08/2021  n. 14  art. 75  co. 1

legge della Regione Lazio  11/08/2021  n. 14  art. 75  co. 1

legge della Regione Lazio  11/08/2021  n. 14  art. 75  co. 1

legge della Regione Lazio  16/12/2011  n. 16  art. 3  co. 5

legge della Regione Lazio  16/12/2011  n. 16  art. 3  co. 5

legge della Regione Lazio  11/08/2021  n. 14  art. 75  co. 1

legge della Regione Lazio  16/12/2011  n. 16  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto ministeriale  10/09/2010  n. 53  art.   

decreto legislativo  08/11/2021  n. 199  art. 20