Ordinanza 435/2004 (ECLI:IT:COST:2004:435)
Massima numero 29026
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE PUBBLICATE IN UNA INTERVISTA RILASCIATA AD UN QUOTIDIANO - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, SEZIONE QUINTA PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE.
PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI UN DEPUTATO PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE PUBBLICATE IN UNA INTERVISTA RILASCIATA AD UN QUOTIDIANO - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, SEZIONE QUINTA PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE.
Testo
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano, sezione quinta penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 18 ottobre 2001, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente in un’intervista rilasciata ad un quotidiano, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano, sezione quinta penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 18 ottobre 2001, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente in un’intervista rilasciata ad un quotidiano, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
18/10/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3