Ordinanza 438/2004 (ECLI:IT:COST:2004:438)
Massima numero 29029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
COOPERAZIONE, COOPERATIVA - SOCIETÀ COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE O INSOLVENTI - AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L. N. 149 DEL 1993, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 237 DEL 1993 - RITENUTA AMMISSIBILITÀ DI DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI CHE AVEVANO MATURATO I REQUISITI DOPO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI COLORO CHE, PUR IN POSSESSO DEI REQUISITI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE, NON AVEVANO PRESENTATO TEMPESTIVA ISTANZA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRASTO CON IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
COOPERAZIONE, COOPERATIVA - SOCIETÀ COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE O INSOLVENTI - AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L. N. 149 DEL 1993, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 237 DEL 1993 - RITENUTA AMMISSIBILITÀ DI DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI CHE AVEVANO MATURATO I REQUISITI DOPO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI COLORO CHE, PUR IN POSSESSO DEI REQUISITI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE, NON AVEVANO PRESENTATO TEMPESTIVA ISTANZA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRASTO CON IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, in quanto estenderebbe il beneficio di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, in favore dei soci di società cooperative poste in liquidazione o dichiarate insolventi in epoca successiva al termine per la presentazione della domanda, quale fissato nella circolare n. 17 del 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma non anche in favore dei soci di società cooperative già dichiarate insolventi a quella data, i quali tuttavia non avevano presentato tempestiva istanza. La questione risulta infatti sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - e cioè quello secondo il quale la norma impugnata non richiederebbe che la dichiarazione di insolvenza o la messa di liquidazione siano intervenute entro il termine di presentazione della domanda - che conduce a risultati contrastanti con il principio di ragionevolezza, essendo invece evidente che la 'ratio' della norma censurata è solo quella di ammettere a godere del beneficio (sia pure in via subordinata) i soci delle cooperative e dei consorzi tra cooperative sempre che la dichiarazione di insolvenza di tali enti sia intervenuta dopo la data stabilita dal d.m. 2 febbraio 1994, poi annullato, ma pur sempre prima della presentazione della domanda, e ciò al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra i soggetti che avevano presentato tempestiva istanza, derivanti esclusivamente dagli effetti temporaneamente spiegati dal provvedimento illegittimo.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, in quanto estenderebbe il beneficio di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, in favore dei soci di società cooperative poste in liquidazione o dichiarate insolventi in epoca successiva al termine per la presentazione della domanda, quale fissato nella circolare n. 17 del 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma non anche in favore dei soci di società cooperative già dichiarate insolventi a quella data, i quali tuttavia non avevano presentato tempestiva istanza. La questione risulta infatti sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - e cioè quello secondo il quale la norma impugnata non richiederebbe che la dichiarazione di insolvenza o la messa di liquidazione siano intervenute entro il termine di presentazione della domanda - che conduce a risultati contrastanti con il principio di ragionevolezza, essendo invece evidente che la 'ratio' della norma censurata è solo quella di ammettere a godere del beneficio (sia pure in via subordinata) i soci delle cooperative e dei consorzi tra cooperative sempre che la dichiarazione di insolvenza di tali enti sia intervenuta dopo la data stabilita dal d.m. 2 febbraio 1994, poi annullato, ma pur sempre prima della presentazione della domanda, e ciò al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra i soggetti che avevano presentato tempestiva istanza, derivanti esclusivamente dagli effetti temporaneamente spiegati dal provvedimento illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 126
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 45
Altri parametri e norme interposte