Ordinanza 438/2004 (ECLI:IT:COST:2004:438)
Massima numero 29029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  16/12/2004;  Decisione del  16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
COOPERAZIONE, COOPERATIVA - SOCIETÀ COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE O INSOLVENTI - AMMISSIONE AL BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L. N. 149 DEL 1993, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 237 DEL 1993 - RITENUTA AMMISSIBILITÀ DI DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI CHE AVEVANO MATURATO I REQUISITI DOPO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI COLORO CHE, PUR IN POSSESSO DEI REQUISITI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE, NON AVEVANO PRESENTATO TEMPESTIVA ISTANZA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRASTO CON IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, in quanto estenderebbe il beneficio di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, in favore dei soci di società cooperative poste in liquidazione o dichiarate insolventi in epoca successiva al termine per la presentazione della domanda, quale fissato nella circolare n. 17 del 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma non anche in favore dei soci di società cooperative già dichiarate insolventi a quella data, i quali tuttavia non avevano presentato tempestiva istanza. La questione risulta infatti sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - e cioè quello secondo il quale la norma impugnata non richiederebbe che la dichiarazione di insolvenza o la messa di liquidazione siano intervenute entro il termine di presentazione della domanda - che conduce a risultati contrastanti con il principio di ragionevolezza, essendo invece evidente che la 'ratio' della norma censurata è solo quella di ammettere a godere del beneficio (sia pure in via subordinata) i soci delle cooperative e dei consorzi tra cooperative sempre che la dichiarazione di insolvenza di tali enti sia intervenuta dopo la data stabilita dal d.m. 2 febbraio 1994, poi annullato, ma pur sempre prima della presentazione della domanda, e ciò al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra i soggetti che avevano presentato tempestiva istanza, derivanti esclusivamente dagli effetti temporaneamente spiegati dal provvedimento illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 126  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 45

Altri parametri e norme interposte