Ordinanza 439/2004 (ECLI:IT:COST:2004:439)
Massima numero 29030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
STRANIERO - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO - AMMISSIONE 'EX OFFICIO' AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO REDDITUALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
STRANIERO - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO - AMMISSIONE 'EX OFFICIO' AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO REDDITUALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale. La scelta di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato” rientra infatti nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale. La scelta di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato” rientra infatti nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co.
legge
30/07/2002
n. 189
art. 12
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 142
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 142
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte