Ordinanza 441/2004 (ECLI:IT:COST:2004:441)
Massima numero 29032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - PREVISIONE IN VISTA DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E NON ANCHE IN PRESENZA DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - PREVISIONE IN VISTA DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E NON ANCHE IN PRESENZA DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che — nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione — il pubblico ministero, prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis del medesimo codice. Premesso che, come già affermato dalla Corte, la funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., è chiaramente quella di consentire una «fase di contraddittorio» tra l’indagato ed il pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini, con conseguente espressa limitazione dell’obbligo di notificazione dell’avviso ai casi in cui il pubblico ministero non debba formulare richiesta di archiviazione, allorquando l’esercizio dell’azione penale consegua all’ordine del giudice di formulare l’imputazione, previsto dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di mancato accoglimento dell’anzidetta richiesta di archiviazione, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell’udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché deve escludersi la prospettata violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
- Sulla funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, v. le citate ordinanze nn. 460/2002 e 491/2002.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che — nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione — il pubblico ministero, prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis del medesimo codice. Premesso che, come già affermato dalla Corte, la funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., è chiaramente quella di consentire una «fase di contraddittorio» tra l’indagato ed il pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini, con conseguente espressa limitazione dell’obbligo di notificazione dell’avviso ai casi in cui il pubblico ministero non debba formulare richiesta di archiviazione, allorquando l’esercizio dell’azione penale consegua all’ordine del giudice di formulare l’imputazione, previsto dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di mancato accoglimento dell’anzidetta richiesta di archiviazione, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell’udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché deve escludersi la prospettata violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
- Sulla funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, v. le citate ordinanze nn. 460/2002 e 491/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 409
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte