Ordinanza 443/2004 (ECLI:IT:COST:2004:443)
Massima numero 29034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - PROVA PENALE - OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE - IMPIEGO DEGLI APPARATI ESISTENTI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI - DEROGHE CONSENTITE PER SOLE INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI IMPIANTI ED ECCEZIONALI RAGIONI DI URGENZA - SANZIONE DELLA INUTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI DELLE INTERCETTAZIONI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI PREVENTIVE, SACRIFICIO DELL’INTERESSE ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI REATI, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - PROVA PENALE - OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE - IMPIEGO DEGLI APPARATI ESISTENTI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI - DEROGHE CONSENTITE PER SOLE INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI IMPIANTI ED ECCEZIONALI RAGIONI DI URGENZA - SANZIONE DELLA INUTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI DELLE INTERCETTAZIONI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI PREVENTIVE, SACRIFICIO DELL’INTERESSE ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI REATI, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, norma in forza della quale il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, e dell’art. 271, comma 1, del medesimo codice, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, qualora non siano state osservate le disposizioni di cui al citato art. 268, comma 3. Identica questione, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata dichiarata manifestamente infondata, sulla base del rilievo che l’avere il legislatore privilegiato, per l’effettuazione delle operazioni di intercettazione, l’impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari – dettando una disciplina volta a circoscrivere, con apposite garanzie, l’uso di impianti esterni – non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, escludendosi che rientri tra i compiti della Corte “inseguire” il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento o, addirittura, il superamento delle originarie regole di cautela, trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore, al pari dello stabilire se la violazione delle regole in questione debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell’autorizzazione e all’esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ed escludendosi altresì che le disposizioni censurate incidano sull’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, limitandosi esse a stabilire le “garanzie tecniche” di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, mentre non può istituirsi alcuna utile comparazione con la disciplina delle intercettazioni preventive, di cui all’art. 226 disp. att. cod. proc. pen., le quali, mirando non ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione, sono caratterizzate — proprio in relazione a tale diversità — da una disciplina distinta e da un livello di garanzie complessivamente inferiore rispetto alle intercettazioni regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 266 e seguenti del codice di rito.
- Sulla disciplina della localizzazione degli impianti per le intercettazioni telefoniche, v. le citate ordinanze nn. 304/2000, 259/2001 e 209/2004.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, norma in forza della quale il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, e dell’art. 271, comma 1, del medesimo codice, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, qualora non siano state osservate le disposizioni di cui al citato art. 268, comma 3. Identica questione, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata dichiarata manifestamente infondata, sulla base del rilievo che l’avere il legislatore privilegiato, per l’effettuazione delle operazioni di intercettazione, l’impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari – dettando una disciplina volta a circoscrivere, con apposite garanzie, l’uso di impianti esterni – non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, escludendosi che rientri tra i compiti della Corte “inseguire” il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento o, addirittura, il superamento delle originarie regole di cautela, trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore, al pari dello stabilire se la violazione delle regole in questione debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell’autorizzazione e all’esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ed escludendosi altresì che le disposizioni censurate incidano sull’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, limitandosi esse a stabilire le “garanzie tecniche” di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, mentre non può istituirsi alcuna utile comparazione con la disciplina delle intercettazioni preventive, di cui all’art. 226 disp. att. cod. proc. pen., le quali, mirando non ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione, sono caratterizzate — proprio in relazione a tale diversità — da una disciplina distinta e da un livello di garanzie complessivamente inferiore rispetto alle intercettazioni regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 266 e seguenti del codice di rito.
- Sulla disciplina della localizzazione degli impianti per le intercettazioni telefoniche, v. le citate ordinanze nn. 304/2000, 259/2001 e 209/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 268
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 271
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte