Sentenza 222/2022 (ECLI:IT:COST:2022:222)
Massima numero 45096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/10/2022;  Decisione del  06/10/2022
Deposito del 27/10/2022; Pubblicazione in G. U. 02/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45097  45098  45099


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie, cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che prevede la possibilità di impiegare i fanghi di depurazione delle acque reflue nella preparazione dei correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio da defecazione»). (Classif. 111012).

Testo

La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. (Precedenti: S. 238/2018 - mass. 40579; S. 185/2018 - 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910).


(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 15, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo ai fanghi per l'agricoltura, prevede la possibilità di impiegare i fanghi di depurazione delle acque reflue nella preparazione dei correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio da defecazione». I commi impugnati sono stati in parte abrogati e in parte riformulati in senso satisfattivo rispetto alle doglianze che avevano originato l'impugnativa e non hanno trovato applicazione medio tempore, considerato che il comma 5 dell'art. 15 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 ne stabiliva l'applicazione a partire dal 1° febbraio 2022, mentre lo ius superveniens è entrato in vigore il 21 dicembre 2021).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  06/08/2021  n. 15  art. 15  co. 1

legge della Regione Lombardia  06/08/2021  n. 15  art. 15  co. 3

legge della Regione Lombardia  06/08/2021  n. 15  art. 15  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte