Ordinanza 445/2004 (ECLI:IT:COST:2004:445)
Massima numero 29036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/12/2004; Decisione del
16/12/2004
Deposito del 29/12/2004; Pubblicazione in G. U. 05/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
REATI E PENE - REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL’EMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L’ESTERO - FATTO NON COMMESSO PER FINI DI LUCRO O DA UNA ORGANIZZAZIONE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA CHE NECESSITEREBBE DI RINVIO A UNA LEGGE STRANIERA PER DEFINIRE L’ANTIGIURIDICITÀ DELLA CONDOTTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, LESIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLE NORME INCRIMINATICI, LESIONE DELLA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
REATI E PENE - REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL’EMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L’ESTERO - FATTO NON COMMESSO PER FINI DI LUCRO O DA UNA ORGANIZZAZIONE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA CHE NECESSITEREBBE DI RINVIO A UNA LEGGE STRANIERA PER DEFINIRE L’ANTIGIURIDICITÀ DELLA CONDOTTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE, LESIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLE NORME INCRIMINATICI, LESIONE DELLA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Deve essere disposta la restituzione al remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, comma quarto, Cost., nella parte in cui punisce chi «compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modificazioni introdotte dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, che non solo ha inasprito il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 12, ma ha anche inciso, in modo significativo, sulla figura di cui al comma 3 dello stesso art. 12, assunto dal remittente a 'tertium comparationis' della sollevata questione.
Deve essere disposta la restituzione al remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, comma quarto, Cost., nella parte in cui punisce chi «compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modificazioni introdotte dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, che non solo ha inasprito il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 12, ma ha anche inciso, in modo significativo, sulla figura di cui al comma 3 dello stesso art. 12, assunto dal remittente a 'tertium comparationis' della sollevata questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 12
co. 1
legge
30/07/2002
n. 189
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 35
co. 4
Altri parametri e norme interposte