Ordinanza 1/2005 (ECLI:IT:COST:2005:1)
Massima numero 29038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/01/2005; Decisione del
10/01/2005
Deposito del 11/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 1/05. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO 'IN ITINERE' - INTERRUZIONI O DEVIAZIONI NON DIPENDENTI DAL LAVORO O NON NECESSITATE - ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA - RITENUTA EQUIPARAZIONE TRA BREVE SOSTA E INTERRUZIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI INFORTUNATI, LESIONE DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE, VIOLAZIONE DEL CRITERIO DIRETTIVO CONTENUTO NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 1/05. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO 'IN ITINERE' - INTERRUZIONI O DEVIAZIONI NON DIPENDENTI DAL LAVORO O NON NECESSITATE - ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA - RITENUTA EQUIPARAZIONE TRA BREVE SOSTA E INTERRUZIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI INFORTUNATI, LESIONE DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE, VIOLAZIONE DEL CRITERIO DIRETTIVO CONTENUTO NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni 'in itinere' in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell’occasione di lavoro prevista dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. Premesso che tra i criteri direttivi della delega di cui all’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vi era il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di indennizzabilità dell’infortunio in itinere, tra i quali quello secondo cui una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”, la questione risulta sollevata sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione, equiparazione che deve invece essere esclusa alla luce di un’interpretazione adeguatrice che tenga conto del suindicato criterio direttivo e della tendenziale generalità della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in occasione di lavoro.
- Sull’esposizione al rischio quale presupposto esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, v. la citata sentenza n. 171/2002.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni 'in itinere' in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell’occasione di lavoro prevista dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. Premesso che tra i criteri direttivi della delega di cui all’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vi era il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di indennizzabilità dell’infortunio in itinere, tra i quali quello secondo cui una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”, la questione risulta sollevata sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione, equiparazione che deve invece essere esclusa alla luce di un’interpretazione adeguatrice che tenga conto del suindicato criterio direttivo e della tendenziale generalità della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in occasione di lavoro.
- Sull’esposizione al rischio quale presupposto esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, v. la citata sentenza n. 171/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 2
co. 3
decreto legislativo
23/02/2000
n. 38
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte