Ordinanza 2/2005 (ECLI:IT:COST:2005:2)
Massima numero 29039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/01/2005; Decisione del
10/01/2005
Deposito del 11/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 2/05. ENTI LOCALI - SINDACO - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA ED AL MANTENIMENTO DELLA CARICA - CONDANNA PER IL DELITTO DI PECULATO D’USO CON IRROGAZIONE DI UNA PENA INFERIORE A SEI MESI - ESCLUSIONE, CON DECRETO LEGGE, DAL NOVERO DELLE PREVISIONI OSTATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DECRETAZIONE D’URGENZA - SOPRAVVENUTA CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 2/05. ENTI LOCALI - SINDACO - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA ED AL MANTENIMENTO DELLA CARICA - CONDANNA PER IL DELITTO DI PECULATO D’USO CON IRROGAZIONE DI UNA PENA INFERIORE A SEI MESI - ESCLUSIONE, CON DECRETO LEGGE, DAL NOVERO DELLE PREVISIONI OSTATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DECRETAZIONE D’URGENZA - SOPRAVVENUTA CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, censurato, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, in quanto, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura a sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza. Successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, infatti, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, la quale ha apportato modificazioni al testo del decreto e ha altresì enunciato le ragioni della emanazione della norma censurata, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, censurato, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, in quanto, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura a sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza. Successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, infatti, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, la quale ha apportato modificazioni al testo del decreto e ha altresì enunciato le ragioni della emanazione della norma censurata, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/03/2004
n. 80
art. 7
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 58
co. 1
decreto legislativo
18/08/2000
n. 267
art. 59
co. 6
legge
28/05/2004
n. 140
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte