Sentenza 7/2005 (ECLI:IT:COST:2005:7)
Massima numero 29044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 14/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 7/05. CONTRATTO IN GENERE - CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - CONTRATTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA - ONERE A CARICO DEL TRASPORTATORE DI ANNOTARE NELLA COPIA PER IL COMMITTENTE GLI ESTREMI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO E DELL’AUTORIZZAZIONE - SANZIONE DELLA NULLITÀ - IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA AUTOTRASPORTATORE CHE STIPULI ORALMENTE IL CONTRATTO ED AUTOTRASPORTATORE CHE SCELGA DI ADOTTARE LA FORMA SCRITTA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 7/05. CONTRATTO IN GENERE - CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - CONTRATTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA - ONERE A CARICO DEL TRASPORTATORE DI ANNOTARE NELLA COPIA PER IL COMMITTENTE GLI ESTREMI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO E DELL’AUTORIZZAZIONE - SANZIONE DELLA NULLITÀ - IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA AUTOTRASPORTATORE CHE STIPULI ORALMENTE IL CONTRATTO ED AUTOTRASPORTATORE CHE SCELGA DI ADOTTARE LA FORMA SCRITTA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore. Premesso che la individuazione dei requisiti formali di un contratto rientra nella discrezionalità del legislatore con il limite della non irragionevolezza della disciplina, tale limite deve ritenersi valicato dalla norma censurata sia perché, a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva, è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l’assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, sia perché la sanzione della nullità prevista per l’assenza di quelle estrinseche annotazioni non solo non contribuisce a combattere il fenomeno dell’abusivismo, ma favorisce pratiche distorsive della concorrenza consentendo agevoli elusioni delle tariffe obbligatorie.
- Sui requisiti formali del contratto di autotrasporto e sulle finalità della legislazione in materia, v. le citate sentenze nn. 26/2003 e 341/2003.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore. Premesso che la individuazione dei requisiti formali di un contratto rientra nella discrezionalità del legislatore con il limite della non irragionevolezza della disciplina, tale limite deve ritenersi valicato dalla norma censurata sia perché, a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva, è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l’assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, sia perché la sanzione della nullità prevista per l’assenza di quelle estrinseche annotazioni non solo non contribuisce a combattere il fenomeno dell’abusivismo, ma favorisce pratiche distorsive della concorrenza consentendo agevoli elusioni delle tariffe obbligatorie.
- Sui requisiti formali del contratto di autotrasporto e sulle finalità della legislazione in materia, v. le citate sentenze nn. 26/2003 e 341/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/06/1974
n. 298
art. 26
co.
decreto-legge
29/03/1993
n. 82
art. 1
co.
legge
27/05/1993
n. 162
art.
co.
decreto-legge
03/07/2001
n. 256
art. 3
co.
legge
20/08/2001
n. 334
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte