Ordinanza 8/2005 (ECLI:IT:COST:2005:8)
Massima numero 29045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 14/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29046
Titolo
ORD. 8/05 A. SPESE DI GIUSTIZIA - DIFENSORE DESIGNATO DAL GIUDICE IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO NON REPERITO O NON COMPARSO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE ED ONORARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 8/05 A. SPESE DI GIUSTIZIA - DIFENSORE DESIGNATO DAL GIUDICE IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO NON REPERITO O NON COMPARSO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE ED ONORARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito. La questione è infatti sollevata sulla base di un presupposto intepretativo - quello secondo cui sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione dell’originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per l’opera autonomamente svolta - erroneo, in quanto l’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, prevede che al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell’art. 102 dello stesso codice, secondo cui “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il difensore designato dal giudice in sostituzione del difensore di ufficio non reperito o non comparso possa chiedere la liquidazione di spese ed onorari per l’attività professionale svolta in luogo del difensore sostituito. La questione è infatti sollevata sulla base di un presupposto intepretativo - quello secondo cui sarebbe impedito al difensore di ufficio, nominato dal giudice in sostituzione dell’originario difensore, di chiedere la liquidazione dei compensi per l’opera autonomamente svolta - erroneo, in quanto l’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, prevede che al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell’art. 102 dello stesso codice, secondo cui “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore”.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 117
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte