Agricoltura e zootecnia - In genere - Impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo - Riconducibilità alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti). (Classif. 008001).
La disciplina dell'impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo è riconducibile alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura (Precedenti: S. 62/2013 - mass. 36999; S. 116/2006 - mass. 30275; S. 282/2004; S. 12/2004 - mass. 28215 e 28217).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. - dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità di cui agli artt. 9, comma 3, 13 e 15 del d.lgs. n. 99 del 1992 previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti. La disposizione regionale impugnata fa riferimento a una sostanza qualificata come rifiuto - i fanghi -, al solo scopo di prevederne l'applicazione anche per la sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi». La disciplina dell'impiego di tale correttivo - destinato, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 75 del 2010, agli utilizzi in agricoltura allo scopo di modificare e migliorare le proprietà chimiche del suolo - è, pertanto, riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura).