Sentenza 222/2022 (ECLI:IT:COST:2022:222)
Massima numero 45097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/10/2022;  Decisione del  06/10/2022
Deposito del 27/10/2022; Pubblicazione in G. U. 02/11/2022
Massime associate alla pronuncia:  45096  45098  45099


Titolo
Agricoltura e zootecnia - In genere - Impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo - Riconducibilità alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti). (Classif. 008001).

Testo

La disciplina dell'impiego di sostanze correttive per la modifica e il miglioramento delle proprietà chimiche del suolo è riconducibile alla materia, di competenza residuale regionale, dell'agricoltura (Precedenti: S. 62/2013 - mass. 36999; S. 116/2006 - mass. 30275; S. 282/2004; S. 12/2004 - mass. 28215 e 28217).


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. - dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, che estende all'utilizzo della sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità di cui agli artt. 9, comma 3, 13 e 15 del d.lgs. n. 99 del 1992 previste per l'utilizzazione dei fanghi, anziché dei rifiuti. La disposizione regionale impugnata fa riferimento a una sostanza qualificata come rifiuto - i fanghi -, al solo scopo di prevederne l'applicazione anche per la sostanza correttiva «gesso di defecazione da fanghi». La disciplina dell'impiego di tale correttivo - destinato, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 75 del 2010, agli utilizzi in agricoltura allo scopo di modificare e migliorare le proprietà chimiche del suolo - è, pertanto, riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  06/08/2021  n. 15  art. 15  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte