Ordinanza 8/2005 (ECLI:IT:COST:2005:8)
Massima numero 29046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 14/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29045
Titolo
ORD. 8/05 B. SPESE DI GIUSTIZIA - DIFENSORE D’UFFICIO DI IMPUTATO NON PIÙ RINTRACCIABILE DI FATTO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE ED ONORARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL DIFENSORE D’UFFICIO DELL’IMPUTATO DICHIARATO IRREPERIBILE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' AD UNA PRECEDENTE ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 8/05 B. SPESE DI GIUSTIZIA - DIFENSORE D’UFFICIO DI IMPUTATO NON PIÙ RINTRACCIABILE DI FATTO - POSSIBILITÀ DI OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DI SPESE ED ONORARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA RISPETTO AL DIFENSORE D’UFFICIO DELL’IMPUTATO DICHIARATO IRREPERIBILE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' AD UNA PRECEDENTE ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di irreperibilità dell’imputato dichiarata ai sensi dell’art. 159 del codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed onorari, senza prevedere il caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.. Trattasi, infatti, di questione che risulta motivata solo 'per relationem' ad una precedente ordinanza di rimessione, peraltro già dichiarata manifestamente inammissibile.
- Sulla manifesta inammissibilità della medesima questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alla quale il remittente fa rinvio, v. la citata ordinanza n. 348/2002.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui circoscrive alla sola ipotesi di irreperibilità dell’imputato dichiarata ai sensi dell’art. 159 del codice di procedura penale la possibilità di liquidazione di spese ed onorari, senza prevedere il caso dell’imputato non più rintracciabile nei cui confronti le notificazioni vengano eseguite ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.. Trattasi, infatti, di questione che risulta motivata solo 'per relationem' ad una precedente ordinanza di rimessione, peraltro già dichiarata manifestamente inammissibile.
- Sulla manifesta inammissibilità della medesima questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alla quale il remittente fa rinvio, v. la citata ordinanza n. 348/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 117
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte