Ordinanza 10/2005 (ECLI:IT:COST:2005:10)
Massima numero 29048
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 14/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE RESE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA CONDOTTA DALLO STESSO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO, SETTIMA SEZIONE PENALE - RITENUTA LESIONE DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENTI NOTIFICA E COMUNICAZIONE.
ORD. 10/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENTE DIFFAMATORIE RESE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA CONDOTTA DALLO STESSO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO, SETTIMA SEZIONE PENALE - RITENUTA LESIONE DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENTI NOTIFICA E COMUNICAZIONE.
Testo
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, settima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 4 febbraio 2004, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente nel corso di una trasmissione televisiva, opinioni per le quali è pendente procedimento penale per diffamazione. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, settima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 4 febbraio 2004, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente nel corso di una trasmissione televisiva, opinioni per le quali è pendente procedimento penale per diffamazione. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
04/02/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3